ART. 35 (Forma dei contratti turistici) 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici e' redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. Al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall'organizzatore o venditore. 2. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, e' tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio portanti la sua firma, anche elettronica. Questi documenti o la fattura relativa riportano la somma pagata per il servizio.