(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 37)
                               ART. 37 
 
 
                     (Informazione del turista) 
 
 
  1. Nel corso delle trattative e comunque  prima  della  conclusione
del  contratto,  l'intermediario  o  l'organizzatore  forniscono  per
iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni
applicabili ai cittadini dello Stato membro  dell'Unione  europea  in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei  termini  per  il
rilascio, nonche' gli obblighi sanitari e le relative formalita'  per
l'effettuazione del viaggio e del soggiorno. 
  2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore e  l'intermediario
comunicano al turista per iscritto le seguenti informazioni: 
  a) orari, localita' di sosta intermedia e coincidenze; 
  b) generalita' e recapito telefonico  di  eventuali  rappresentanti
locali  dell'organizzatore  o  dell'intermediario  ovvero  di  uffici
locali contattatili dal turista in caso di difficolta'; 
  c)  recapito  telefonico  dell'organizzatore  o  dell'intermediario
utilizzabile in caso di  difficolta'  in  assenza  di  rappresentanti
locali; 
  d) per i viaggi ed i soggiorni di  minorenne  all'estero,  recapiti
telefonici per stabilire un contatto diretto  con  questi  o  con  il
responsabile locale del suo soggiorno; 
  e) la facolta' di sottoscrivere un  contratto  di  assicurazione  a
copertura delle spese sostenute dal turista  per  l'annullamento  del
contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 
  3. Quando il contratto e' stipulato nell'imminenza della  partenza,
le  indicazioni  contenute  nel  comma  1   devono   essere   fornite
contestualmente alla stipula del contratto. 
  4. E' fatto comunque divieto di  fornire  informazioni  ingannevoli
sulle modalita' del  servizio  offerto,  sul  prezzo  e  sugli  altri
elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette
informazioni vengono comunicate al turista.