(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 41)
                               ART. 41 
 
 
              (Modifiche delle condizioni contrattuali) 
 
 
  1. Prima della partenza l'organizzatore o l'intermediario che abbia
necessita' di modificare in modo significativo uno  o  piu'  elementi
del contratto, ne da' immediato avviso in forma scritta  al  turista,
indicando il tipo di modifica e  la  variazione  del  prezzo  che  ne
consegue, ai sensi dell'articolo 40. 
  2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al  comma  1,  il
turista puo' recedere, senza pagamento di penali,  ed  ha  diritto  a
quanto previsto nell'articolo 42. 
  3. Il  turista  comunica  la  propria  scelta  all'organizzatore  o
all'intermediario entro due giorni lavorativi dal momento in  cui  ha
ricevuto l'avviso indicato al comma 2. 
  4. Dopo la  partenza,  quando  una  parte  essenziale  dei  servizi
previsti dal contratto non puo'  essere  effettuata,  l'organizzatore
predispone adeguate soluzioni alternative  per  la  prosecuzione  del
viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a  carico
del turista, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza
tra le prestazioni  originariamente  previste  e  quelle  effettuate,
salvo il risarcimento del danno. 
  5. Se non e' possibile alcuna soluzione alternativa  o  il  turista
non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a
disposizione un mezzo di trasporto  equivalente  per  il  ritorno  al
luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e  gli  restituisce  la
differenza tra il costo delle prestazioni  previste  e  quello  delle
prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.