(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 43)
                               ART. 43 
 
 
                  (Mancato o inesatto adempimento) 
 
 
  1. Fermo restando gli obblighi previsti dall'articolo 42 in caso di
mancato o inesatto adempimento  delle  obbligazioni  assunte  con  la
vendita del pacchetto turistico,  l'organizzatore  e  l'intermediario
sono  tenuti  al  risarcimento  del  danno,  secondo  le   rispettive
responsabilita'. Si considerano inesatto adempimento  le  difformita'
degli standard qualitativi del servizio promessi o pubblicizzati. 
  2.  L'organizzatore  o  l'intermediario  che  si  avvale  di  altri
prestatori di  servizi  e'  comunque  tenuto  a  risarcire  il  danno
sofferto  dal  turista,  salvo  il  diritto  di  rivalersi  nei  loro
confronti.