(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 44)
                               ART. 44 
 
 
              (Responsabilita' per danni alla persona) 
 
 
  1.  Il  danno   derivante   alla   persona   dall'inadempimento   o
dall'inesatta esecuzione delle prestazioni che  formano  oggetto  del
pacchetto turistico e' risarcibile secondo le norme  stabilite  dalle
convenzioni internazionali, di cui sono  parte  l'Italia  o  l'Unione
europea, che disciplinano le singole prestazioni che formano  oggetto
del  pacchetto  turistico,  cosi'  come   recepite   nell'ordinamento
italiano. 
  2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive  in  tre  anni
dalla data del rientro del turista nel luogo di  partenza,  salvo  il
termine   di   diciotto   o   dodici   mesi   per   quanto    attiene
all'inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel  pacchetto
turistico per le quali si applica l'articolo 2951 del codice civile. 
  3. E' nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento  per
i danni di cui al comma 1.