(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 47)
                               ART. 47 
 
 
                     (Danno da vacanza rovinata) 
 
 
  1. Nel caso in cui  l'inadempimento  o  inesatta  esecuzione  delle
prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico  non  sia  di
scarsa importanza ai sensi dell'articolo 1455 del codice  civile,  il
turista puo' chiedere, oltre ed indipendentemente  dalla  risoluzione
del contratto, un  risarcimento  del  danno  correlato  al  tempo  di
vacanza inutilmente trascorso ed  all'irripetibilita'  dell'occasione
perduta. 
  2. Ai fini della prescrizione si applicano i termini  di  cui  agli
articoli 44 e 45.