(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 48)
                               ART. 48 
 
 
                      (Diritto di surrogazione) 
 
 
  1. L'organizzatore o l'intermediario che hanno risarcito il turista
sono surrogati, nei limiti del risarcimento corrisposto, in  tutti  i
diritti e le azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili. 
  2. Il turista fornisce all'organizzatore o all'intermediario  tutti
i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per
l'esercizio del diritto di surroga.