(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 49)
                               ART. 49 
 
 
                              (Reclamo) 
 
 
  1.  Ogni  mancanza  nell'esecuzione  del  contratto   deve   essere
contestata dal turista, mediante tempestiva presentazione di  reclamo
affinche'   l'organizzatore,   il   suo   rappresentante   locale   o
l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 
  2. Il turista puo' altresi' sporgere reclamo  mediante  l'invio  di
raccomandata o di altri mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto
ricevimento,  all'organizzatore  o  all'intermediario,  entro   dieci
giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza. 
  3. La mancata presentazione del reclamo  puo'  essere  valutata  ai
fini dell'articolo 1227 del codice civile.