(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 5)
                               ART. 5 
 
 
              (Imprese turistiche senza scopo di lucro) 
 
 
1. Le associazioni che operano nel settore del  turismo  giovanile  e
per  finalita'  ricreative,  culturali,  religiose,  assistenziali  o
sociali,  sono  autorizzate  ad  esercitare  le  attivita'   di   cui
all'articolo 4, nel rispetto  delle  medesime  regole  e  condizioni,
esclusivamente  per  gli  associati,   anche   se   appartenenti   ad
associazioni straniere aventi finalita' analoghe e legate fra di loro
da accordi di collaborazione. 
2. Le associazioni di cui al  comma  1  assicurano  il  rispetto  dei
diritti  del  turista  tutelati  dall'ordinamento  internazionale   e
dell'Unione europea.