(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 50)
                               ART. 50 
 
                           (Assicurazione) 
 
1.  L'organizzatore  e  l'intermediario  devono  essere  coperti   da
contratto di assicurazione per la responsabilita' civile a favore del
turista per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 44,  45  e
47. 
2. In ogni caso i contratti di  turismo  organizzato  possono  essere
assistiti da polizze  assicurative  che,  per  i  viaggi  all'estero,
garantiscano il rientro immediato del turista a  causa  di  emergenze
imputabili   o   meno   al   comportamento    dell'organizzatore    o
dell'intermediario, e che assicurino al turista assistenza  anche  di
tipo economico. Tali polizze possono altresi' garantire, nei casi  di
insolvenza o fallimento dell'intermediario o  dell'organizzatore,  il
rimborso del prezzo versato per l'acquisto del  pacchetto  turistico.
Qualora le spese per l'assistenza e per il rimpatrio siano  sostenute
o anticipate dall'amministrazione pubblica competente, l'assicuratore
e' tenuto ad effettuare il rimborso direttamente nei suoi confronti. 
3. Gli  organizzatori  e  gli  intermediari  possono  costituirsi  in
consorzi   o   altre   forme   associative   idonee   a    provvedere
collettivamente, anche mediante la costituzione di un apposito fondo,
per la copertura dei rischi di cui  al  comma  2.  Le  finalita'  del
presente  comma  possono  essere   perseguite   anche   mediante   il
coinvolgimento diretto nei consorzi e nelle altre  forme  associative
di imprese e associazioni  di  categoria  del  settore  assicurativo,
anche prevedendo forme di riassicurazione. 
4. L'obbligo, di cui al comma 1, non sussiste per  il  prestatore  di
uno Stato membro dell'Unione europea che si stabilisce sul territorio
nazionale se sussistono le condizioni  di  cui  all'articolo  33  del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
5. In ogni caso, il Ministero degli affari esteri puo' chiedere  agli
interessati il rimborso, totale o parziale, delle spese sostenute per
il soccorso e il rimpatrio delle persone che,  all'estero,  si  siano
esposte  deliberatamente,   salvi   giustificati   motivi   correlati
all'esercizio di attivita'  professionali,  a  rischi  che  avrebbero
potuto conoscere con l'uso della normale diligenza. 
6. E' fatta salva  la  facolta'  di  stipulare  anche  altre  polizze
assicurative di assistenza al turista.