(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 51)
                               ART. 51 
 
 
                    (Fondo nazionale di garanzia) 
 
 
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo opera il fondo  nazionale
di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza  o  di  fallimento
del venditore o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed
il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi  all'estero,  nonche'
per fornire una immediata disponibilita' economica in caso di rientro
forzato  di  turisti  da  Paesi  extracomunitari  in   occasione   di
emergenze, imputabili o meno al comportamento dell'organizzatore. 
2. Il fondo e' alimentato annualmente da una quota pari  al  due  per
cento  dell'ammontare  del  premio  delle  polizze  di  assicurazione
obbligatoria  di  cui  all'articolo  50,  comma  1,  che  e'  versata
all'entrata del bilancio dello  Stato  per  essere  riassegnata,  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo  di  cui
al comma 1. 
3. Il fondo interviene, per le finalita'  di  cui  al  comma  1,  nei
limiti dell'importo corrispondente alla quota cosi' come  determinata
ai sensi del comma 2. 
4. Le istanze di rimborso al fondo non sono soggette ad alcun termine
di decadenza, fatta salva comunque la  prescrizione  del  diritto  al
rimborso. 
5. Il fondo potra' avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del
soggetto inadempiente. 
6. Le modalita'  di  gestione  e  di  funzionamento  del  fondo  sono
determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o
con decreto del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico.