(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 52)
                               ART. 52 
 
 
          (Locazioni di interesse turistico e alberghiere) 
 
 
  1. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  il  primo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "La durata delle locazioni e sublocazioni di  immobili  urbani  non
puo' essere inferiore a sei anni se gli immobili sono adibiti ad  una
delle  attivita'  appresso  indicate   industriali,   commerciali   e
artigianali di  interesse  turistico,  quali  agenzie  di  viaggio  e
turismo, impianti sportivi e  ricreativi,  aziende  di  soggiorno  ed
altri organismi di promozione turistica e simili.". 
  2. All'articolo 27 della legge 27 luglio 1978,  n.  392,  il  terzo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "La durata della locazione non puo' essere inferiore a nove anni se
l'immobile urbano, anche se  ammobiliato,  e'  adibito  ad  attivita'
alberghiere,   all'esercizio   di   imprese   assimilate   ai   sensi
dell'articolo 1786 del codice civile  o  all'esercizio  di  attivita'
teatrali.".