(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 56)
                               ART. 56 
                 (Conferenza nazionale del turismo) 
 
1. La Conferenza nazionale del turismo e' indetta dal Presidente  del
Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato almeno ogni  due  anni
ed e'  organizzata  d'intesa  con  la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano. 
2.  Sono  convocati  per  la  Conferenza:  i   rappresentanti   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato,  della
Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia  (UPI)  e
dell'Unione nazionale comuni  comunita'  enti  montani  (UNCEM),  del
Consiglio  nazionale  dell'economia   e   del   lavoro   (CNEL),   di
UNIONCAMERE,  dell'ISTAT  e  delle  altre  autonomie  territoriali  e
funzionali,  i   rappresentanti   delle   associazioni   maggiormente
rappresentative degli imprenditori turistici,  dei  consumatori,  del
turismo sociale, delle  associazioni  pro  loco,  delle  associazioni
senza  scopo  di  lucro  operanti  nel  settore  del  turismo,  delle
associazioni  ambientaliste  e   animaliste,   delle   organizzazioni
sindacali dei lavoratori. 
3. La Conferenza  esprime  orientamenti  per  la  definizione  e  gli
aggiornamenti del documento  contenente  le  linee  guida  del  piano
strategico nazionale. 
4. La Conferenza, inoltre, ha lo  scopo  di  verificare  l'attuazione
delle  linee  guida,  con  particolare  riferimento  alle   politiche
turistiche e a quelle  intersettoriali  riferite  al  turismo,  e  di
favorire il confronto tra le  istituzioni  e  le  rappresentanze  del
settore. Gli atti conclusivi di ciascuna  Conferenza  sono  trasmessi
alle Commissioni parlamentari competenti. 
5.  Agli  oneri  derivanti  dal  funzionamento  della  Conferenza  si
provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti  di  bilancio  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri afferenti il  Dipartimento  per
lo sviluppo e la competitivita' del  turismo,  con  le  risorse  allo
scopo trasferite ai sensi del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.