(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 59)
                               ART. 59 
 
 
(Attestazione di eccellenza turistica nel settore enogastronomico  ed
                            alberghiero) 
 
 
  1. Al fine di promuovere l'offerta turistica italiana, e' istituita
l'attestazione di eccellenza turistica, denominata Maestro di  cucina
italiana, da attribuire, ogni anno, alle imprese  della  ristorazione
italiana che, con la propria attivita', abbiano contribuito  in  modo
significativo e  protrattosi  nel  tempo,  per  l'alta  qualita',  la
ricerca e la professionalita', alla formazione  di  un'eccellenza  di
offerta  tale  da  promuovere  l'immagine   dell'Italia   favorendone
l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione  e  tipicita'
della relativa  offerta.  Ai  medesimi  fini  e'  altresi'  istituita
l'attestazione   di   eccellenza   turistica,   denominata    Maestro
dell'ospitalita' italiana, da attribuire,  ogni  anno,  alle  imprese
alberghiere  italiane  che,  con  la   propria   attivita',   abbiano
contribuito in modo significativo e protrattosi nel tempo, per l'alta
qualita', la  ricerca  e  la  professionalita',  alla  formazione  di
un'eccellenza di offerta tale da  promuovere  l'immagine  dell'Italia
favorendone l'attrattiva turistica nel mondo e la caratterizzazione e
tipicita' della relativa offerta. 
  2. Ai fini di cui al comma  1,  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri o il Ministro delegato e' autorizzato  a  disciplinare,  con
proprio decreto, sul quale e' acquisito il  parere  della  Conferenza
unificata di cui agli articoli 8  e  9  del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281, le modalita' organizzative e procedurali  idonee
al conferimento  della  'attestazione  di  eccellenza  turistica,  da
rilasciare   sulla   base   di   criteri   oggettivi    di    agevole
verificabilita'. Con il medesimo decreto viene individuato il  numero
massimo di imprese da premiare ogni anno, comunque  non  superiore  a
venti per ciascuna onorificenza. 
  3. L'impresa di ristorazione ed alberghiera  alla  quale  e'  stata
attribuita l'attestazione di eccellenza turistica  puo'  utilizzarla,
per un biennio, anche a fini promozionali o  pubblicitari.  Trascorso
il biennio il titolare dell'autorizzazione  conserva  il  diritto  di
indicarla  nel  proprio  logo  e  nella  propria  insegna,   con   la
precisazione del biennio di riferimento. 
  4. E' autorizzata la realizzazione di vetrofanie ed altri  oggetti,
con sopra riprodotto il  simbolo  della  attestazione  di  eccellenza
turistica con l'indicazione del biennio  di  conferimento,  idonei  a
segnalare adeguatamente il possesso della  predetta  attestazione  da
parte dell'impresa di ristorazione. 
  5. E' autorizzato l'inserimento delle denominazioni delle  imprese,
cui sia stata attribuita l'attestazione di  eccellenza  turistica  di
cui ai commi che precedono nel portale Italia.it.