ART. 68 (Assistenza al turista) 1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo, nell'ambito delle attivita' istituzionali, assicura l'assistenza al turista, anche attraverso call center. E' altresi' istituito lo sportello del turista, attivo ai recapiti e negli orari, comunicati sul sito istituzionale, presso il quale le persone fisiche e giuridiche, nonche' gli enti esponenziali per la rappresentanza degli interessi dei turisti possono proporre istanze, richieste reclami nei confronti di imprese ed operatori turistici per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni previste nel presente codice. 2. Ai fini di assistenza il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo assicura l'omogeneita' di informazioni in ordine ai diversi servizi previsti per i turisti, anche attraverso l'individuazione di denominazioni standard, da attribuirsi a strutture pubbliche che operano in tale settore. E' fatta salva la possibilita' di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. 3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere la istituzione di sportelli del turista la cui gestione puo' essere delegata agli enti locali.