(Allegato 1 Codice della normativa statale in tema di turismo-art. 69)
                               ART. 69 
 
 
                       (Gestione dei reclami) 
 
 
  1. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo,
ricevuta l'istanza  di  cui  all'articolo  68,  avvia  senza  ritardo
l'attivita' istruttoria, informando  contestualmente  il  reclamante,
l'impresa o l'operatore turistico interessato, entro  il  termine  di
quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. 
  2. Nel corso dell'istruttoria il Dipartimento per e lo  sviluppo  e
la  competitivita'  del  turismo  puo'  richiedere  dati,  notizie  o
documenti ai soggetti  proponenti  il  reclamo,  alle  imprese,  agli
operatori turistici e ai soggetti sui quali  esercita  la  vigilanza,
che rispondono nel termine di trenta  giorni  dalla  ricezione  della
richiesta. In tale caso il procedimento e' sospeso fino alla scadenza
del suddetto termine. 
  3. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del  turismo
comunica ai  soggetti  di  cui  al  comma  2  l'esito  dell'attivita'
istruttoria entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione
del reclamo, fatti salvi i casi di sospensione dovuti alla  richiesta
di informazioni o all'acquisizione di dati. 
  4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro  delegato
disciplina con regolamento  la  procedura  di  gestione  reclami,  da
svolgere nell'ambito delle attivita' istituzionali, che  si  conclude
entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione del reclamo.