Art. 5 Contributo ambientale per la gestione degli PFU 1. Il contributo di cui al comma 2 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' determinato in misura tale da assicurare in modo completo e nel rispetto del comma 1 dell'articolo 228 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la copertura dei costi della gestione di cui all'articolo 2, comma 1, lett. e), al fine di prevenire e ridurre gli impatti negativi per la salute umana e l'ambiente. 2. I produttori e gli importatori degli pneumatici o le loro eventuali forme associate comunicano all'autorita' competente, entro il 30 settembre di ciascun anno, le stime degli oneri relativi alle componenti di costo di cui all'allegato D del presente decreto per l'anno solare successivo. L'autorita' competente, entro il 30 novembre del medesimo anno, individua l'ammontare del contributo e lo approva. Qualora, nel corso di ciascun anno, emergano elementi che giustifichino una revisione immediata dell'ammontare del contributo stabilito, su richiesta dei produttori ed importatori di pneumatici o delle loro eventuali forme associate, l'autorita' competente puo', nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, rideterminare l'ammontare del contributo stesso. 3. I produttori e gli importatori degli pneumatici provvedono a tutte le iniziative idonee a portare a conoscenza degli utenti finali e dei soggetti potenzialmente coinvolti nelle fasi di commercializzazione degli pneumatici, l'ammontare del contributo di cui al comma 2. 4. In tutte le fasi di commercializzazione dello pneumatico nel mercato del ricambio, il contributo e' indicato in modo chiaro e distinto sulla fattura. Il contributo e' differenziato per le diverse tipologie degli pneumatici come individuate nell'allegato E. 5. Agli adempimenti attribuiti ai produttori e agli importatori degli pneumatici previsti nel presente articolo, provvede la struttura operativa associata in caso di costituzione della stessa.
Note all'art. 5: L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.