Art. 4 
 
 
                 Fondo per lo sviluppo e la coesione 
 
  1. Il Fondo per le aree sottoutilizzate,  di  cui  all'articolo  61
della legge 27 dicembre 2002, n.  289,  assume  la  denominazione  di
Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito  denominato: "Fondo".
Il Fondo e' finalizzato a dare  unita'  programmatica  e  finanziaria
all'insieme degli interventi aggiuntivi  a  finanziamento  nazionale,
che sono rivolti al riequilibrio economico e sociale tra  le  diverse
aree del Paese. 
  2.  Il   Fondo   ha   carattere   pluriennale   in   coerenza   con
l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi  strutturali
dell'Unione europea, garantendo l'unitarieta' e la  complementarieta'
delle procedure di attivazione  delle  relative  risorse  con  quelle
previste per i fondi strutturali dell'Unione europea. 
  3. Il Fondo e' destinato a  finanziare  interventi  speciali  dello
Stato e l'erogazione di contributi  speciali,  secondo  le  modalita'
stabilite dal presente decreto. L'intervento del Fondo e' finalizzato
al  finanziamento  di   progetti   strategici,   sia   di   carattere
infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo  nazionale,
interregionale e regionale, aventi natura di  grandi  progetti  o  di
investimenti  articolati  in  singoli   interventi   di   consistenza
progettuale ovvero realizzativa tra loro funzionalmente connessi,  in
relazione a obiettivi e risultati quantificabili e misurabili,  anche
per quanto attiene al  profilo  temporale.  La  programmazione  degli
interventi finanziati a carico del Fondo di cui al presente  articolo
e' realizzata tenendo conto della programmazione degli interventi  di
carattere ordinario. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  61  della  legge  27
          dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio annuale e pluriennale dello Stato): 
              «Art.  61.  Fondo  per  le  aree   sottoutilizzate   ed
          interventi nelle medesime aree 
              1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per
          le   aree   sottoutilizzate,   coincidenti   con   l'ambito
          territoriale delle aree  depresse  di  cui  alla  legge  30
          giugno 1998, n.  208,  al  quale  confluiscono  le  risorse
          disponibili  autorizzate  dalle  disposizioni  legislative,
          comunque evidenziate contabilmente in  modo  autonomo,  con
          finalita'  di  riequilibrio  economico  e  sociale  di  cui
          all'allegato 1, nonche'  la  dotazione  aggiuntiva  di  400
          milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
          l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005. 
              2. A decorrere dall'anno  2004  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni. 
              3.  Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra   gli
          interventi previsti dalle disposizioni legislative  di  cui
          al comma 1, con apposite delibere del CIPE  adottate  sulla
          base del criterio  generale  di  destinazione  territoriale
          delle risorse disponibili e per finalita'  di  riequilibrio
          economico e sociale, nonche': 
              a)  per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali   sono
          finalizzate   le   risorse   stanziate    a    titolo    di
          rifinanziamento degli  interventi  di  cui  all'articolo  1
          della citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili
          anche attraverso le altre disposizioni legislative  di  cui
          all'allegato 1, sulla base, ove applicabili, dei criteri  e
          dei metodi indicati all'articolo 73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448; 
              b) per gli incentivi, secondo criteri e metodi volti  a
          massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento  e  la
          sua rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei  risultati
          ottenuti  e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento   di
          programmazione economico-finanziaria, e a  rispondere  alle
          esigenze del mercato. 
              4.  Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal   CIPE
          costituiscono limiti massimi di spesa ai  sensi  del  comma
          6-bis dell'articolo 11-ter della legge 5  agosto  1978,  n.
          468. 
              5. Il CIPE,  con  proprie  delibere  da  sottoporre  al
          controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce  i
          criteri e  le  modalita'  di  attuazione  degli  interventi
          previsti dalle disposizioni legislative di cui al comma  1,
          anche al fine di dare immediata  applicazione  ai  principi
          contenuti nel comma 2 dell'articolo 72.  Sino  all'adozione
          delle delibere di cui al presente comma, ciascun intervento
          resta disciplinato dalle disposizioni di attuazione vigenti
          alla data di entrata in vigore della presente legge. 
              6. Al fine di dare  attuazione  al  comma  3,  il  CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi strumenti e del loro stato di  attuazione;  a  tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle  Camere
          di commercio, industria, artigianato e  agricoltura.  Entro
          il 30 giugno di ogni anno il  CIPE  approva  una  relazione
          sugli   interventi   effettuati    nell'anno    precedente,
          contenente altresi' elementi di valutazione  sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento. 
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con diritto di voto, il Ministro per gli  affari  regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, e il presidente della  Conferenza  dei
          presidenti delle  regioni  e  delle  province  autonome  di
          Trento e di Bolzano, o un suo delegato,  in  rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono trasmesse al Parlamento e di esse viene  data  formale
          comunicazione alle competenti Commissioni. 
              8.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato   ad   apportare,   anche    con    riferimento
          all'articolo  60,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
          variazioni di bilancio in termini di residui, competenza  e
          cassa tra le pertinenti unita' previsionali di  base  degli
          stati di previsione delle amministrazioni interessate. 
              9. Le economie derivanti  da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo  1
          del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.  341,  nonche'
          quelle di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive per la copertura degli  oneri  statali  relativi
          alle  iniziative   imprenditoriali   comprese   nei   patti
          territoriali e per il finanziamento di nuovi  contratti  di
          programma. Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti  di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata  alle  aree  sottoutilizzate   del   Centro-Nord,
          ricomprese nelle aree  ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE)  n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. 
              10. Le economie derivanti da  provvedimenti  di  revoca
          totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1,
          comma  2,  del  decreto-legge  22  ottobre  1992,  n.  415,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  19  dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive, oltre  che  per  gli  interventi  previsti  dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          100 per cento delle economie stesse, per  il  finanziamento
          di nuovi contratti di programma. Per  il  finanziamento  di
          nuovi contratti di programma  una  quota  pari  all'85  per
          cento delle economie e' riservata alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno ricomprese nell'obiettivo 1, di cui  al  citato
          regolamento (CE) n. 1260/1999, e una quota pari al  15  per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle aree ammissibili alle  deroghe  previste  dal  citato
          articolo 87, paragrafo 3,  lettera  c),  del  Trattato  che
          istituisce  la  Comunita'  europea,   nonche'   alle   aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento. 
              11..... 
              12..... 
              13. Nei limiti delle risorse di cui al comma 3  possono
          essere  concesse  agevolazioni  in  favore  delle   imprese
          operanti in settori ammissibili alle agevolazioni ai  sensi
          del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 dicembre  1992,  n.  488,  ed
          aventi sede nelle aree ammissibili  alle  deroghe  previste
          dall'articolo  87,  paragrafo  3,  lettere  a)  e  c),  del
          Trattato che istituisce la Comunita' europea, nonche' nelle
          aree ricadenti nell'obiettivo 2 di cui al regolamento  (CE)
          n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  che
          investono,  nell'ambito  di   programmi   di   penetrazione
          commerciale,  in  campagne  pubblicitarie  localizzate   in
          specifiche aree territoriali del Paese.  L'agevolazione  e'
          riconosciuta  sulle  spese  documentate  dell'esercizio  di
          riferimento   che   eccedono   il   totale   delle    spese
          pubblicitarie  dell'esercizio  precedente  e  nelle  misure
          massime previste per gli aiuti a finalita'  regionale,  nel
          rispetto dei limiti della regola «de  minimis»  di  cui  al
          regolamento (CE)  n.  69/2001  della  Commissione,  del  12
          gennaio 2001. Il CIPE, con propria delibera  da  sottoporre
          al controllo preventivo della Corte dei  conti,  stabilisce
          le risorse da riassegnare all'unita' previsionale  di  base
          6.1.2.7 «Devoluzione di proventi» dello stato di previsione
          del Ministero dell'economia e delle finanze, ed  indica  la
          data da cui decorre  la  facolta'  di  presentazione  e  le
          modalita' delle relative istanze. I soggetti che  intendano
          avvalersi dei contributi di cui al  presente  comma  devono
          produrre istanza all'Agenzia  delle  entrate  che  provvede
          entro  trenta  giorni  a  comunicare   il   suo   eventuale
          accoglimento secondo  l'ordine  cronologico  delle  domande
          pervenute. Qualora l'utilizzazione del  contributo  esposta
          nell'istanza  non  risulti  effettuata,  nell'esercizio  di
          imposta  cui  si  riferisce   la   domanda,   il   soggetto
          interessato decade dal diritto al  contributo  e  non  puo'
          presentare una nuova istanza  nei  dodici  mesi  successivi
          alla conclusione dell'esercizio fiscale».