Art. 6 
 
 
                 Contratto istituzionale di sviluppo 
 
  1. Per le finalita' di cui all'articolo 1, nonche'  allo  scopo  di
accelerare la realizzazione  degli  interventi  di  cui  al  presente
decreto e di assicurare la qualita' della spesa pubblica, il Ministro
delegato, d'intesa con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
con gli altri Ministri interessati,  stipula  con  le  Regioni  e  le
amministrazioni competenti un "contratto istituzionale  di  sviluppo"
che destina le risorse del  Fondo  assegnate  dal  CIPE  e  individua
responsabilita', tempi e modalita' di attuazione degli interventi. 
  2. Il contratto istituzionale  di  sviluppo,  esplicita,  per  ogni
intervento o categoria di interventi o programma, il  soddisfacimento
dei criteri di ammissibilita' di  cui  all'articolo  5,  comma  4,  e
definisce il cronoprogramma, le  responsabilita'  dei  contraenti,  i
criteri di valutazione  e  di  monitoraggio  e  le  sanzioni  per  le
eventuali   inadempienze,   prevedendo   anche   le   condizioni   di
definanziamento   anche   parziale   degli   interventi   ovvero   la
attribuzione delle relative risorse ad altro livello di governo,  nel
rispetto del principio di sussidiarieta'. In caso  di  partecipazione
dei  concessionari  di  servizi  pubblici,  competenti  in  relazione
all'intervento o alla categoria  di  interventi  o  al  programma  da
realizzare, il  contratto  istituzionale  di  sviluppo  definisce  le
attivita' che sono eseguite dai predetti concessionari,  il  relativo
cronoprogramma,  meccanismi  di  controllo   delle   attivita'   loro
demandate, sanzioni e  garanzie  in  caso  di  inadempienza,  nonche'
apposite procedure sostitutive finalizzate ad assicurare il  rispetto
degli impegni assunti inserendo a  tal  fine  obbligatoriamente,  nei
contratti   con   i   concessionari,   clausole    inderogabili    di
responsabilita' civile e di decadenza. Il contratto istituzionale  di
sviluppo  puo'  prevedere,  tra  le  modalita'  attuative,   che   le
amministrazioni centrali e regionali si  avvalgano  di  organismi  di
diritto pubblico in possesso dei necessari requisiti di competenza  e
professionalita'. 
  3.  La  progettazione,  l'approvazione  e  la  realizzazione  degli
interventi individuati nel contratto  istituzionale  di  sviluppo  e'
disciplinata dalle norme di cui alla parte II, titolo III,  capo  IV,
del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163.  Nei  giudizi  che
riguardano   le   procedure   di   progettazione,   approvazione    e
realizzazione   degli   interventi    individuati    nel    contratto
istituzionale  di  sviluppo  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Per i
medesimi interventi, si applicano le vigenti disposizioni in  materia
di prevenzione e repressione della  criminalita'  organizzata  e  dei
tentativi di infiltrazione mafiosa, ivi comprese  quelle  concernenti
le comunicazioni e informazioni antimafia. 
  4. Le risorse del Fondo sono trasferite ai soggetti assegnatari, in
relazione allo stato di avanzamento della spesa, in appositi fondi  a
destinazione vincolata alle finalita' approvate, che garantiscono  la
piena tracciabilita' delle risorse attribuite, anche in linea con  le
procedure previste dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136
e dall'articolo 30 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.  I  soggetti
assegnatari, al fine di garantire la specialita'  e  l'addizionalita'
degli  interventi,  iscrivono  nei  relativi  bilanci   i   Fondi   a
destinazione vincolata di cui  al  primo  periodo,  attribuendo  loro
un'autonoma  evidenza  contabile  e  specificando,   nella   relativa
denominazione, che gli stessi sono costituiti  da  risorse  derivanti
dal Fondo. 
  5. L'attuazione degli  interventi  e'  coordinata  e  vigilata  dal
Dipartimento per lo sviluppo e  la  coesione  economica,  di  seguito
denominato "Dipartimento",  che  controlla,  monitora  e  valuta  gli
obiettivi raggiunti anche  mediante  forme  di  cooperazione  con  le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, regionali e locali e
in raccordo con i Nuclei di valutazione delle amministrazioni statali
e  delle  Regioni,  assicurando,  altresi',  il  necessario  supporto
tecnico e operativo senza nuovi o maggiori  oneri  nell'ambito  delle
competenze istituzionali. Le amministrazioni interessate effettuano i
controlli  necessari  al  fine  di  garantire  la  correttezza  e  la
regolarita' della spesa e  partecipano  al  sistema  di  monitoraggio
unitario di cui al Quadro Strategico Nazionale 2007/2013 previsto,  a
legislazione vigente,  presso  la  Ragioneria  Generale  dello  Stato
secondo  le  procedure  vigenti  e,  ove  previsto,  al  sistema   di
monitoraggio del Dipartimento, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la
finanza   pubblica.   I   sistemi   informativi    garantiscono    la
tracciabilita' dei flussi finanziari comunitari e nazionali fino alla
realizzazione materiale dell'intervento anche ai sensi della legge n.
196 del 2009, assicurando, sulla base di apposite intese, l'accesso a
tali informazioni da parte della  Camera  dei  deputati,  del  Senato
della Repubblica e della Corte dei conti. 
  6.  In  caso  di  inerzia  o  inadempimento  delle  amministrazioni
pubbliche responsabili degli  interventi  individuati  ai  sensi  del
presente decreto, anche con riferimento  al  mancato  rispetto  delle
scadenze del cronoprogramma e, comunque, ove si renda  necessario  al
fine  di  evitare  il  disimpegno  automatico   dei   fondi   erogati
dall'Unione  europea,  il  Governo,  al   fine   di   assicurare   la
competitivita', la coesione e l'unita' economica del Paese,  esercita
il potere sostitutivo ai  sensi  dell'articolo  120,  comma  secondo,
della  Costituzione  secondo  le  modalita'  procedurali  individuate
dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dagli articoli 5
e 11 della legge n. 400 del 1988  e  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia di interventi sostitutivi finalizzati all'esecuzione di opere
e di investimenti nel caso di inadempienza di amministrazioni statali
ovvero di quanto previsto dai contratti istituzionali di  sviluppo  e
dalle concessioni nel  caso  di  inadempienza  dei  concessionari  di
servizi pubblici,  anche  attraverso  la  nomina  di  un  commissario
straordinario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
il quale cura tutte le attivita' di competenza delle  amministrazioni
pubbliche occorrenti all'autorizzazione e all'effettiva realizzazione
degli interventi programmati, nel limite  delle  risorse  allo  scopo
finalizzate. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  2
          maggio 2006, n. 100. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  125  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo
          44 della legge 18 giugno 2009, n.  69,  recante  delega  al
          governo per il riordino del processo amministrativo.): 
              «Art. 125. Ulteriori disposizioni  processuali  per  le
          controversie relative a infrastrutture strategiche 
              1.  Nei  giudizi  che  riguardano   le   procedure   di
          progettazione,   approvazione,   e   realizzazione    delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi  e  relative
          attivita' di espropriazione, occupazione e asservimento, di
          cui  alla  parte  II,  titolo  III,  capo  IV  del  decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163, oltre alle disposizioni
          del presente Capo, con  esclusione  dell'articolo  122,  si
          applicano le seguenti previsioni. 
              2. In sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si
          tiene conto delle probabili conseguenze  del  provvedimento
          stesso per tutti gli interessi  che  possono  essere  lesi,
          nonche' del preminente interesse nazionale  alla  sollecita
          realizzazione  dell'opera,  e,  ai  fini  dell'accoglimento
          della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilita'
          del pregiudizio per il  ricorrente,  il  cui  interesse  va
          comunque comparato con quello  del  soggetto  aggiudicatore
          alla celere prosecuzione delle procedure. 
              3. Ferma restando l'applicazione degli articoli  121  e
          123,  al  di  fuori  dei  casi  in  essi   contemplati   la
          sospensione o l'annullamento dell'affidamento non  comporta
          la  caducazione  del  contratto  gia'   stipulato,   e   il
          risarcimento del danno eventualmente  dovuto  avviene  solo
          per equivalente. Si applica l'articolo 34, comma 3. 
              4. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche  alle
          controversie relative alle procedure  di  cui  all'articolo
          140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3  della  legge  13
          agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro  le  mafie,
          nonche'  delega  al  Governo  in   materia   di   normativa
          antimafia): 
              «Art. 3. Tracciabilita' dei flussi finanziari 
              1.  Per  assicurare  la   tracciabilita'   dei   flussi
          finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
          gli appaltatori, i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera  delle   imprese   nonche'   i   concessionari   di
          finanziamenti pubblici anche  europei  a  qualsiasi  titolo
          interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici
          devono utilizzare uno  o  piu'  conti  correnti  bancari  o
          postali, accesi presso banche o presso  la  societa'  Poste
          italiane Spa, dedicati, anche non in via  esclusiva,  fermo
          restando  quanto  previsto  dal  comma  5,  alle   commesse
          pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori,
          ai servizi e alle forniture pubblici nonche' alla  gestione
          dei finanziamenti di cui al  primo  periodo  devono  essere
          registrati sui conti  correnti  dedicati  e,  salvo  quanto
          previsto   al   comma   3,   devono    essere    effettuati
          esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              2. I pagamenti destinati  a  dipendenti,  consulenti  e
          fornitori  di  beni  e  servizi  rientranti  tra  le  spese
          generali  nonche'  quelli  destinati  alla   provvista   di
          immobilizzazioni  tecniche  sono  eseguiti  tramite   conto
          corrente dedicato di cui al comma 1,  anche  con  strumenti
          diversi dal bonifico bancario o postale  purche'  idonei  a
          garantire la  piena  tracciabilita'  delle  operazioni  per
          l'intero importo dovuto, anche se questo non e'  riferibile
          in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui
          al medesimo comma 1. 
              3.  I  pagamenti  in  favore  di  enti   previdenziali,
          assicurativi e istituzionali, nonche' quelli in  favore  di
          gestori e fornitori  di  pubblici  servizi,  ovvero  quelli
          riguardanti tributi,  possono  essere  eseguiti  anche  con
          strumenti diversi dal bonifico bancario  o  postale,  fermo
          restando l'obbligo di documentazione della  spesa.  Per  le
          spese giornaliere, di importo inferiore o  uguale  a  1.500
          euro, relative agli interventi di cui al comma  1,  possono
          essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico  bancario  o
          postale, fermi restando il divieto di impiego del  contante
          e l'obbligo  di  documentazione  della  spesa.  L'eventuale
          costituzione di un fondo  cassa  cui  attingere  per  spese
          giornaliere,  salvo  l'obbligo  di  rendicontazione,   deve
          essere effettuata tramite bonifico  bancario  o  postale  o
          altro  strumento  di  pagamento  idoneo  a  consentire   la
          tracciabilita' delle operazioni, in favore di  uno  o  piu'
          dipendenti. 
              4. Ove per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai
          servizi e alle forniture di cui al comma 1  sia  necessario
          il ricorso a somme provenienti da conti  correnti  dedicati
          di cui al medesimo comma 1, questi  ultimi  possono  essere
          successivamente reintegrati mediante  bonifico  bancario  o
          postale,  ovvero  con  altri  strumenti  di  incasso  o  di
          pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
          operazioni. 
              5. Ai fini della tracciabilita' dei flussi  finanziari,
          gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a
          ciascuna  transazione  posta  in  essere   dalla   stazione
          appaltante e dagli altri soggetti di cui  al  comma  1,  il
          codice   identificativo   di   gara    (CIG),    attribuito
          dall'Autorita'  di  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di
          lavori, servizi e forniture  su  richiesta  della  stazione
          appaltante e, ove obbligatorio ai  sensi  dell'articolo  11
          della legge 16 gennaio 2003,  n.  3,  il  codice  unico  di
          progetto (CUP). In regime transitorio, sino all'adeguamento
          dei sistemi telematici delle banche e della societa'  Poste
          italiane Spa, il CUP  puo'  essere  inserito  nello  spazio
          destinato   alla   trascrizione   della   motivazione   del
          pagamento. 
              6.  La  stazione  appaltante  richiede  il   CUP   alla
          struttura di supporto CUP, operativa presso il Dipartimento
          per la programmazione e  il  coordinamento  della  politica
          economica della Presidenza del Consiglio dei ministri. 
              7. I  soggetti  di  cui  al  comma  1  comunicano  alla
          stazione appaltante o  all'amministrazione  concedente  gli
          estremi identificativi dei conti correnti dedicati  di  cui
          al  medesimo  comma  1  entro  sette  giorni   dalla   loro
          accensione o, nel caso di conti  correnti  gia'  esistenti,
          dalla loro prima utilizzazione  in  operazioni  finanziarie
          relative ad una commessa pubblica,  nonche',  nello  stesso
          termine, le generalita' e il codice fiscale  delle  persone
          delegate  ad  operare  su  di  essi.  Gli  stessi  soggetti
          provvedono, altresi', a comunicare ogni  modifica  relativa
          ai dati trasmessi. 
              8. La stazione appaltante, nei  contratti  sottoscritti
          con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi  e  alle
          forniture di cui al comma 1, inserisce, a pena di  nullita'
          assoluta, un'apposita clausola con la quale  essi  assumono
          gli obblighi di tracciabilita' dei flussi finanziari di cui
          alla presente legge. L'appaltatore, il subappaltatore o  il
          subcontraente  che  ha  notizia  dell'inadempimento   della
          propria  controparte  agli   obblighi   di   tracciabilita'
          finanziaria di cui al presente articolo  ne  da'  immediata
          comunicazione   alla    stazione    appaltante    e    alla
          prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia
          ove ha sede  la  stazione  appaltante  o  l'amministrazione
          concedente. 
              9. La stazione appaltante verifica  che  nei  contratti
          sottoscritti con i subappaltatori e i  subcontraenti  della
          filiera delle imprese a  qualsiasi  titolo  interessate  ai
          lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma  1  sia
          inserita, a pena di nullita' assoluta, un'apposita clausola
          con la quale  ciascuno  di  essi  assume  gli  obblighi  di
          tracciabilita' dei flussi finanziari di cui  alla  presente
          legge. 
              9-bis. Il mancato  utilizzo  del  bonifico  bancario  o
          postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la
          piena tracciabilita' delle operazioni costituisce causa  di
          risoluzione del contratto.». 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  30  della  citata
          legge n. 196 del 2009: 
              «Art. 30. Leggi di  spesa  pluriennale  e  a  carattere
          permanente 
              1. Le leggi pluriennali  di  spesa  in  conto  capitale
          quantificano la spesa complessiva, l'onere  per  competenza
          relativo al primo anno di applicazione, nonche' le quote di
          competenza attribuite a ciascuno degli anni considerati nel
          bilancio  pluriennale;  la   legge   di   stabilita'   puo'
          annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli
          anni  considerati  nel  bilancio  pluriennale,  nei  limiti
          dell'autorizzazione complessiva ai sensi dell'articolo  11,
          comma 3, lettera e). 
              2.  Le  amministrazioni  pubbliche  possono   stipulare
          contratti  o   comunque   assumere   impegni   nei   limiti
          dell'intera somma indicata dalle leggi di cui  al  comma  1
          ovvero nei limiti indicati nella  legge  di  stabilita'.  I
          relativi pagamenti devono, comunque, essere  contenuti  nei
          limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio. 
              3. Le leggi di spesa che  autorizzano  l'iscrizione  in
          bilancio  di  contributi  pluriennali  stabiliscono  anche,
          qualora la natura degli interventi lo richieda, le relative
          modalita' di utilizzo, mediante: 
              a) autorizzazione concessa al  beneficiario,  a  valere
          sul contributo stesso, a stipulare operazioni di mutui  con
          istituti di credito il cui onere di ammortamento e' posto a
          carico dello Stato.  In  tal  caso  il  debito  si  intende
          assunto dallo  Stato  che  provvede,  attraverso  specifica
          delega del beneficiario medesimo, ad erogare il  contributo
          direttamente all'istituto di credito; 
              b) spesa ripartita da erogare al  beneficiario  secondo
          le cadenze temporali stabilite dalla legge. 
              4. Nel caso  si  proceda  all'utilizzo  dei  contributi
          pluriennali secondo le modalita' di cui al comma 3, lettera
          a),  al   momento   dell'attivazione   dell'operazione   le
          amministrazioni che erogano il  contributo  sono  tenute  a
          comunicare al Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -
          Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il piano
          di ammortamento del mutuo con  distinta  indicazione  della
          quota capitale e della quota interessi. Sulla base di  tale
          comunicazione  il  Ministero   procede   a   iscrivere   il
          contributo tra le spese per interessi passivi e il rimborso
          di passivita' finanziarie. 
              5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche a
          tutti i contributi pluriennali iscritti in bilancio  per  i
          quali siano gia' state attivate alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge in tutto o in parte le relative
          operazioni di mutuo. 
              6.  Le  leggi   di   spesa   a   carattere   permanente
          quantificano l'onere annuale previsto  per  ciascuno  degli
          esercizi compresi nel bilancio pluriennale.  Esse  indicano
          inoltre l'onere a regime ovvero, nel caso  in  cui  non  si
          tratti  di  spese   obbligatorie,   possono   rinviare   le
          quantificazioni dell'onere annuo alla legge di stabilita' a
          norma dell'articolo 11, comma 3, lettera d).  Nel  caso  in
          cui l'onere a regime e' superiore a quello indicato per  il
          terzo anno del triennio di riferimento, la copertura  segue
          il profilo temporale dell'onere. 
              7.  Il  disegno  di  legge  di  stabilita'  indica,  in
          apposito allegato, per ciascuna legge di spesa  pluriennale
          di cui all'articolo 11, comma 3, lettera e), i  residui  di
          stanziamento in essere al 30 giugno dell'anno in  corso  e,
          ove  siano  previsti  versamenti  in   conti   correnti   o
          contabilita' speciali di tesoreria, le giacenze  in  essere
          alla medesima data. 
              8.  Il  Governo  e'   delegato   ad   adottare,   entro
          ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, uno o piu' decreti legislativi al  fine  di
          garantire    la    razionalizzazione,    la    trasparenza,
          l'efficienza  e  l'efficacia  delle  procedure   di   spesa
          relative ai finanziamenti in conto capitale destinati  alla
          realizzazione di opere pubbliche. 
              9. I decreti legislativi di cui al comma 8 sono emanati
          nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
              a)  introduzione  della  valutazione  nella   fase   di
          pianificazione delle opere al fine di consentire  procedure
          di confronto e selezione dei progetti e  definizione  delle
          priorita',   in   coerenza,   per   quanto   riguarda    le
          infrastrutture strategiche, con i  criteri  adottati  nella
          definizione del programma di cui all'articolo 1,  comma  1,
          della  legge  21  dicembre  2001,  n.  443,  e   successive
          modificazioni; 
              b) predisposizione da parte del Ministero competente di
          linee  guida   obbligatorie   e   standardizzate   per   la
          valutazione degli investimenti; 
              c) garanzia  di  indipendenza  e  professionalita'  dei
          valutatori  anche  attraverso  l'utilizzo   di   competenze
          interne agli organismi di  valutazione  esistenti,  con  il
          ricorso a competenze esterne solo qualora manchino adeguate
          professionalita'   e   per   valutazioni    particolarmente
          complesse; 
              d) potenziamento e sistematicita' della valutazione  ex
          post  sull'efficacia  e  sull'utilita'   degli   interventi
          infrastrutturali,   rendendo   pubblici   gli   scostamenti
          rispetto alle valutazioni ex ante; 
              e) separazione del finanziamento dei progetti da quello
          delle opere attraverso  la  costituzione  di  due  appositi
          fondi. Al «fondo progetti» si accede a  seguito  dell'esito
          positivo della procedura di  valutazione  tecnico-economica
          degli studi di fattibilita'; al  «fondo  opere»  si  accede
          solo dopo il completamento della progettazione definitiva; 
              f) adozione di regole trasparenti per  le  informazioni
          relative  al  finanziamento  e  ai   costi   delle   opere;
          previsione  dell'invio  di  relazioni  annuali  in  formato
          telematico alle Camere e procedure  di  monitoraggio  sullo
          stato di attuazione delle opere e  dei  singoli  interventi
          con particolare riferimento ai costi complessivi  sostenuti
          e ai risultati ottenuti relativamente  all'effettivo  stato
          di realizzazione delle opere; 
              g) previsione di un sistema di verifica per  l'utilizzo
          dei  finanziamenti  nei  tempi  previsti   con   automatico
          definanziamento in caso di mancato avvio delle opere  entro
          i termini stabiliti. 
              10. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al  comma
          8 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per
          i  profili   finanziari   entro   sessanta   giorni   dalla
          trasmissione.  Decorso  tale  termine,  i  decreti  possono
          essere comunque adottati. 
              11. Per i tre esercizi finanziari successivi  a  quello
          in corso alla data di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge, su  proposta  adeguatamente  motivata  dei  Ministri
          competenti,  che  illustri  lo  stato  di  attuazione   dei
          programmi di spesa e i relativi tempi di realizzazione,  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa  valutazione
          delle cause che ne determinano la necessita' e al  fine  di
          evitare   l'insorgenza   di   possibili   contenziosi   con
          conseguenti oneri, puo' prorogare di un  ulteriore  anno  i
          termini di conservazione dei  residui  passivi  relativi  a
          spese in conto capitale ». 
              - Per il testo  dell'art.  120,  comma  secondo,  della
          Costituzione, si veda nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'art. 8 della legge 5  giugno
          2003,    n.    131    (Disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost.  18  ottobre
          2001, n. 3): 
              «Art.   8.   Attuazione   dell'articolo    120    della
          Costituzione sul potere sostitutivo 
              1. Nei casi e per le finalita'  previsti  dall'articolo
          120, secondo comma, della Costituzione, il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente
          per materia, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti
          locali, assegna all'ente interessato un congruo termine per
          adottare  i  provvedimenti  dovuti  o  necessari;   decorso
          inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio  dei   ministri,
          sentito l'organo  interessato,  su  proposta  del  Ministro
          competente o del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
          adotta i provvedimenti necessari, anche  normativi,  ovvero
          nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio
          dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale
          della Regione interessata al provvedimento. 
              2. Qualora l'esercizio del potere sostitutivo si  renda
          necessario al fine di porre rimedio alla  violazione  della
          normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti  di  cui
          al comma 1 sono adottati su  proposta  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o  del  Ministro  per  le  politiche
          comunitarie  e  del  Ministro   competente   per   materia.
          L'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' abrogato. 
              3. Fatte salve le competenze delle  Regioni  a  statuto
          speciale,  qualora  l'esercizio  dei   poteri   sostitutivi
          riguardi Comuni, Province o Citta' metropolitane, la nomina
          del  commissario  deve  tenere  conto   dei   principi   di
          sussidiarieta' e di leale  collaborazione.  Il  commissario
          provvede,  sentito  il  Consiglio  delle  autonomie  locali
          qualora tale organo sia stato istituito. 
              4. Nei casi di assoluta urgenza,  qualora  l'intervento
          sostitutivo  non  sia  procrastinabile  senza  mettere   in
          pericolo le  finalita'  tutelate  dall'articolo  120  della
          Costituzione, il Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
          Ministro competente, anche su iniziativa  delle  Regioni  o
          degli enti locali, adotta i  provvedimenti  necessari,  che
          sono    immediatamente    comunicati    alla     Conferenza
          Stato-Regioni o alla Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie
          locali,  allargata  ai   rappresentanti   delle   Comunita'
          montane, che possono chiederne il riesame. 
              5.   I   provvedimenti   sostitutivi   devono    essere
          proporzionati alle finalita' perseguite. 
              6. Il Governo puo' promuovere la stipula di  intese  in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112». 
              - Si riporta il testo degli articoli 5 e 11 della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art 5. Attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri 
              1. Il Presidente del Consiglio dei ministri a nome  del
          Governo: 
              a) comunica alle Camere la composizione del  Governo  e
          ogni mutamento in essa intervenuto; 
              b) chiede la fiducia sulle dichiarazioni  di  cui  alla
          lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 e pone, direttamente
          o  a  mezzo  di  un  ministro  espressamente  delegato,  la
          questione di fiducia; 
              c) sottopone al Presidente della  Repubblica  le  leggi
          per la promulgazione; in  seguito  alla  deliberazione  del
          Consiglio  dei  ministri,  i  disegni  di  legge   per   la
          presentazione alle Camere e, per l'emanazione, i testi  dei
          decreti aventi valore o forza  di  legge,  dei  regolamenti
          governativi e degli altri atti indicati dalle leggi; 
              d) controfirma gli atti di  promulgazione  delle  leggi
          nonche' ogni atto per il quale e' intervenuta deliberazione
          del Consiglio dei ministri, gli atti  che  hanno  valore  o
          forza di legge e, insieme con il ministro  proponente,  gli
          altri atti indicati dalla legge; 
              e)  presenta  alle  Camere  i  disegni  di   legge   di
          iniziativa governativa  e,  anche  attraverso  il  ministro
          espressamente delegato, esercita le facolta' del Governo di
          cui all'articolo 72 della Costituzione; 
              f) esercita le attribuzioni di cui alla legge 11  marzo
          1953, n. 87,  e  promuove  gli  adempimenti  di  competenza
          governativa  conseguenti   alle   decisioni   della   Corte
          costituzionale.   Riferisce   inoltre   periodicamente   al
          Consiglio dei ministri, e ne da' comunicazione alle Camere,
          sullo stato del contenzioso costituzionale, illustrando  le
          linee seguite nelle determinazioni relative agli interventi
          nei giudizi  dinanzi  alla  Corte  costituzionale.  Segnala
          altresi', anche su  proposta  dei  ministri  competenti,  i
          settori della legislazione nei  quali,  in  relazione  alle
          questioni  di  legittimita'  costituzionale  pendenti,  sia
          utile valutare l'opportunita' di iniziative legislative del
          Governo. 
              2. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  ai  sensi
          dell'articolo 95, primo comma, della Costituzione: 
              a) indirizza ai  ministri  le  direttive  politiche  ed
          amministrative  in  attuazione  delle   deliberazioni   del
          Consiglio dei ministri nonche' quelle connesse alla propria
          responsabilita' di direzione della  politica  generale  del
          Governo; 
              b) coordina e  promuove  l'attivita'  dei  ministri  in
          ordine agli atti che riguardano la  politica  generale  del
          Governo; 
              c) puo' sospendere l'adozione  di  atti  da  parte  dei
          ministri competenti  in  ordine  a  questioni  politiche  e
          amministrative, sottoponendoli al  Consiglio  dei  ministri
          nella riunione immediatamente successiva; 
              c-bis) puo' deferire al Consiglio dei Ministri, ai fini
          di una  complessiva  valutazione  ed  armonizzazione  degli
          interessi pubblici coinvolti,  la  decisione  di  questioni
          sulle  quali  siano  emerse  valutazioni  contrastanti  tra
          amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine  alla
          definizione di atti e provvedimenti; 
              d) concorda con i  ministri  interessati  le  pubbliche
          dichiarazioni che essi intendano  rendere  ogni  qualvolta,
          eccedendo la normale responsabilita' ministeriale,  possano
          impegnare la politica generale del Governo; 
              e) adotta le direttive per assicurare  l'imparzialita',
          il buon andamento e l'efficienza degli  uffici  pubblici  e
          promuove le verifiche necessarie; in  casi  di  particolare
          rilevanza puo' richiedere al ministro competente  relazioni
          e verifiche amministrative; 
              f) promuove l'azione dei ministri per assicurare che le
          aziende e gli enti  pubblici  svolgano  la  loro  attivita'
          secondo  gli  obiettivi  indicati  dalle   leggi   che   ne
          definiscono l'autonomia e in  coerenza  con  i  conseguenti
          indirizzi politici e amministrativi del Governo; 
              g) esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge in
          materia di servizi di sicurezza e di segreto di Stato; 
              h) puo' disporre, con proprio decreto, l'istituzione di
          particolari  Comitati  di  ministri,  con  il  compito   di
          esaminare  in   via   preliminare   questioni   di   comune
          competenza, di esprimere parere su direttive dell'attivita'
          del Governo  e  su  problemi  di  rilevante  importanza  da
          sottoporre  al  Consiglio   dei   ministri,   eventualmente
          avvalendosi anche di esperti non appartenenti alla pubblica
          amministrazione; 
              i) puo' disporre la costituzione di gruppi di studio  e
          di lavoro composti in modo da  assicurare  la  presenza  di
          tutte   le   competenze   dicasteriali    interessate    ed
          eventualmente  di  esperti  anche  non  appartenenti   alla
          pubblica amministrazione. 
              3.  Il   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,
          direttamente o conferendone delega ad un ministro: 
              a) promuove e coordina l'azione  del  Governo  relativa
          alle politiche comunitarie e  assicura  la  coerenza  e  la
          tempestivita'  dell'azione  di  Governo  e  della  pubblica
          amministrazione     nell'attuazione     delle     politiche
          comunitarie,  riferendone   periodicamente   alle   Camere;
          promuove  gli   adempimenti   di   competenza   governativa
          conseguenti alle pronunce della Corte  di  giustizia  delle
          Comunita' europee; cura la  tempestiva  comunicazione  alle
          Camere dei procedimenti normativi in corso nelle  Comunita'
          europee,  informando  il  Parlamento  delle  iniziative   e
          posizioni assunte dal Governo nelle specifiche materie; 
              a-bis)   promuove   gli   adempimenti   di   competenza
          governativa conseguenti alle pronunce della  Corte  europea
          dei diritti dell'uomo emanate  nei  confronti  dello  Stato
          italiano; comunica tempestivamente alle Camere le  medesime
          pronunce ai  fini  dell'esame  da  parte  delle  competenti
          Commissioni parlamentari permanenti e presenta  annualmente
          al Parlamento una relazione sullo stato di esecuzione delle
          suddette pronunce; 
              b) promuove e coordina l'azione del Governo per  quanto
          attiene ai rapporti con le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano  e  sovraintende  all'attivita'  dei
          commissari del Governo. 
              4. Il Presidente del Consiglio dei ministri esercita le
          altre attribuzioni conferitegli dalla legge.»; 
              «Art. 11. Commissari straordinari del Governo 
              1.  Al   fine   di   realizzare   specifici   obiettivi
          determinati in relazione a programmi o indirizzi deliberati
          dal  Parlamento  o  dal  Consiglio  dei  ministri   o   per
          particolari  e   temporanee   esigenze   di   coordinamento
          operativo tra amministrazioni statali, puo' procedersi alla
          nomina  di  commissari  straordinari  del  Governo,   ferme
          restando le attribuzioni dei Ministeri, fissate per legge. 
              2. La nomina e' disposta  con  decreto  del  Presidente
          della Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio   dei
          ministri.  Con  il  medesimo  decreto  sono  determinati  i
          compiti del commissario  e  le  dotazioni  di  mezzi  e  di
          personale. L'incarico e' conferito per  il  tempo  indicato
          nel  decreto  di  nomina,  salvo  proroga  o  revoca.   Del
          conferimento dell'incarico e' data immediata  comunicazione
          al Parlamento e notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
              3.   Sull'attivita'   del   commissario   straordinario
          riferisce al Parlamento il  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o un ministro da lui delegato».