Art. 3 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della  presente  legge,
valutati in euro 1.403.480 (annui  a  decorrere  dall'anno  2011,  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2011, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12,  della  legge  31  dicembre
2009, n. 196, il Ministro della giustizia  provvede  al  monitoraggio
degli oneri di cui alla presente  legge  e  riferisce  in  merito  al
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  Nel  caso  in   cui   si
verifichino o siano in procinto di verificarsi  scostamenti  rispetto
alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, fatta  salva
l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera
l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sentito il Ministro  della  giustizia,  provvede,  con
proprio  decreto,  alla  riduzione,  nella  misura  necessaria   alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita'  di
monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte,
nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,
lettera b), della medesima legge  n.  196  del  2009,  nel  programma
«Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di
previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e
delle finanze  riferisce  senza  ritardo  alle  Camere  con  apposita
relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle
misure di cui al secondo periodo. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.