Allegato ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI ALBANIA, AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957 ED ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE DEL 20 APRILE 1959, ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE La Repubblica Italiana e la Repubblica di Albania, di seguito denominate Parti contraenti, DESIDERANDO completare la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra le Parti contraenti, e di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti, senza pregiudicare le norme che tutelano la liberta' individuale; SOTTOLINEANDO che e' interesse comune delle Parti contraenti assicurare che l'assistenza giudiziaria tra di loro sia attuata in maniera rapida ed efficace, compatibile con i principi fondamentali del loro diritto interno e nel rispetto dei diritti individuali nonche' dei principi della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; DESIDERANDO altresi' completare la convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 nei rapporti tra le Parti contraenti, con particolare riferimento alla estradizione dei rispettivi nazionali; CONSIDERANDO che, per quanto riguarda l'estradizione dei nazionali, il Governo della Repubblica d'Albania, all'atto del deposito dello strumento di ratifica della convenzione europea di estradizione dichiarava, con riferimento alla disposizione prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della medesima convenzione, che: "l'Albania rifiuta l'estradizione dei propri nazionali, salvo che sia diversamente previsto negli accordi internazionali dei quali l'Albania e' parte contraente"; RICONOSCENDO che con il presente accordo, in conformita' con la lettera e con lo spirito della dichiarazione del Governo della Repubblica di Albania, le Parti contraenti intendono rinunciare alla facolta' di rifiutare la consegna dei rispettivi nazionali, come prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 della convenzione europea di estradizione, e che a tale proposito le eventuali disposizioni contrarie previste dai rispettivi ordinamenti giuridici non possono costituire un valido motivo per rifiutare la consegna dei propri nazionali; DESIDERANDO completare ed integrare i propri rapporti in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione alla luce ed in conformita' dell'acquis dell'Unione europea in queste materie, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nella convenzione relativa alla assistenza giudiziaria in materia penale tra gli stati membri dell'Unione europea, adottata con atto del Consiglio dell'Unione europea del 29 maggio 2000, ed il protocollo alla medesima, adottato con atto del Consiglio dell'Unione europea con atto del 16 ottobre 2001; ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e nel funzionamento dei rispettivi ordinamenti giuridici e nella capacita' delle Parti contraenti di garantire processi equi; RICONOSCENDO che le disposizioni previste dalla convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e dalla convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957 restano in vigore per tutte le questioni non disciplinate dalla presente convenzione; HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: Articolo I Rapporti con altre convenzioni in materia di assistenza giudiziaria ed estradizione. Il presente accordo e' volto a completare le disposizioni e facilitare l'applicazione tra le Parti contraenti: a) della convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, in prosieguo denominata «convenzione europea di assistenza giudiziaria»; b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea di assistenza giudiziaria, del 17 marzo 1978; c) della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in prosieguo denominata "convenzione europea di estradizione".