(Accordo-art. I)
                                                             Allegato 
 
ACCORDO TRA LA  REPUBBLICA  ITALIANA  E  LA  REPUBBLICA  DI  ALBANIA,
AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL  13  DICEMBRE
1957 ED ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA
  PENALE DEL 20 APRILE 1959, ED INTESO A FACILITARNE L'APPLICAZIONE 
 
La Repubblica  Italiana  e  la  Repubblica  di  Albania,  di  seguito
denominate Parti contraenti, 
 
DESIDERANDO  completare  la   convenzione   europea   di   assistenza
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 nei rapporti tra  le
Parti contraenti, e di facilitare l'applicazione dei principi in essa
contenuti, senza pregiudicare  le  norme  che  tutelano  la  liberta'
individuale; 
SOTTOLINEANDO  che  e'  interesse  comune  delle   Parti   contraenti
assicurare che l'assistenza giudiziaria tra di loro  sia  attuata  in
maniera rapida ed efficace, compatibile con i  principi  fondamentali
del loro diritto interno  e  nel  rispetto  dei  diritti  individuali
nonche' dei principi della convenzione europea  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata  a  Roma
il 4 novembre 1950; 
DESIDERANDO   altresi'   completare   la   convenzione   europea   di
estradizione  del  13  dicembre  1957  nei  rapporti  tra  le   Parti
contraenti,  con  particolare  riferimento  alla   estradizione   dei
rispettivi nazionali; 
CONSIDERANDO che, per quanto riguarda l'estradizione  dei  nazionali,
il Governo della Repubblica d'Albania, all'atto  del  deposito  dello
strumento di  ratifica  della  convenzione  europea  di  estradizione
dichiarava, con riferimento alla disposizione prevista  dall'articolo
6 paragrafo 1 della medesima  convenzione,  che:  "l'Albania  rifiuta
l'estradizione dei  propri  nazionali,  salvo  che  sia  diversamente
previsto negli accordi internazionali dei quali  l'Albania  e'  parte
contraente"; 
RICONOSCENDO che con il  presente  accordo,  in  conformita'  con  la
lettera e con  lo  spirito  della  dichiarazione  del  Governo  della
Repubblica di Albania, le Parti contraenti intendono rinunciare  alla
facolta' di rifiutare la  consegna  dei  rispettivi  nazionali,  come
prevista dall'articolo 6 paragrafo 1  della  convenzione  europea  di
estradizione, e  che  a  tale  proposito  le  eventuali  disposizioni
contrarie previste dai rispettivi ordinamenti giuridici  non  possono
costituire un valido motivo per  rifiutare  la  consegna  dei  propri
nazionali; 
DESIDERANDO completare ed integrare i propri rapporti in  materia  di
assistenza giudiziaria ed estradizione alla luce  ed  in  conformita'
dell'acquis dell'Unione europea in queste  materie,  con  particolare
riferimento alle disposizioni contenute  nella  convenzione  relativa
alla assistenza giudiziaria in materia penale tra  gli  stati  membri
dell'Unione europea, adottata  con  atto  del  Consiglio  dell'Unione
europea del 29 maggio 2000, ed il protocollo alla medesima,  adottato
con atto del Consiglio dell'Unione europea con atto  del  16  ottobre
2001; 
ESPRIMENDO la loro fiducia nella struttura e  nel  funzionamento  dei
rispettivi  ordinamenti  giuridici  e  nella  capacita'  delle  Parti
contraenti di garantire processi equi; 
RICONOSCENDO che le disposizioni previste dalla  convenzione  europea
di assistenza giudiziaria in materia penale  del  20  aprile  1959  e
dalla convenzione  europea  di  estradizione  del  13  dicembre  1957
restano in vigore per  tutte  le  questioni  non  disciplinate  dalla
presente convenzione; 
 
HANNO CONVENUTO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI: 
 
 
                             Articolo I 
 
Rapporti con altre convenzioni in materia di  assistenza  giudiziaria
                          ed estradizione. 
 
Il  presente  accordo  e'  volto  a  completare  le  disposizioni   e
facilitare l'applicazione tra le Parti contraenti: 
a) della convenzione europea di  assistenza  giudiziaria  in  materia
penale del 20  aprile  1959,  in  prosieguo  denominata  «convenzione
europea di assistenza giudiziaria»; 
b) del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea  di  assistenza
giudiziaria, del 17 marzo 1978; 
c) della convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, in
prosieguo denominata "convenzione europea di estradizione".