(Accordo-art. X)
                             Articolo X 
 
                    Squadre investigative comuni. 
 
1. Le autorita' competenti delle Parti contraenti possono costituire,
di comune accordo, una squadra investigativa  comune,  per  un  scopo
determinato e una durata  limitata  che  puo'  essere  prorogata  con
l'accordo delle Parti contraenti, per svolgere  indagini  penali  nel
territorio delle Parti. La composizione  della  squadra  e'  indicata
nell'accordo. 
Una  squadra  investigativa  comune  puo'   in   particolare   essere
costituita: 
a) quando le indagini condotte  da  una  Parte  contraente  su  reati
comportano inchieste difficili e di notevole  portata  che  hanno  un
collegamento con l'altra Parte contraente; 
b) quando le Parti contraenti svolgono indagini su reati che, per  le
circostanze del caso, esigono un'azione coordinata e concertata. 
Una richiesta di costituzione di  una  squadra  investigativa  comune
puo' essere presentata da entrambe le Parti  contraenti  interessate.
La  squadra  viene  costituita  nella  Parte  contraente  in  cui  si
svolgeranno presumibilmente le indagini. 
2. Oltre alle informazioni di cui all'articolo 14  della  convenzione
europea di assistenza giudiziaria, le richieste  di  costituzione  di
una squadra investigativa comune contengono proposte in  merito  alla
composizione della squadra. 
3. La squadra investigativa comune opera nel territorio  delle  Parti
contraenti alle seguenti condizioni generali: 
a)  la  squadra  e'  diretta  da  un  rappresentante   dell'autorita'
competente  che  prende  parte  alle  indagini  penali  della   Parte
contraente nel cui territorio la  squadra  interviene.  Il  direttore
della  squadra  agisce  entro  i  limiti  delle  sue  competenze   in
conformita' al diritto nazionale; 
b) la squadra opera in conformita' al diritto della Parte  contraente
in cui interviene. Nello svolgimento delle  loro  funzioni  i  membri
della squadra rispondono alla persona di cui alla lettera a), tenendo
conto  delle  condizioni   stabilite   dalle   rispettive   autorita'
nell'accordo sulla costituzione della squadra; 
c) la Parte contraente  nel  cui  territorio  la  squadra  interviene
predispone le condizioni organizzative necessarie per consentirle  di
operare. 
4. Ai sensi del presente articolo per «distaccati» presso la  squadra
investigativa si  intendono  i  membri  della  squadra  investigativa
comune diversi da quelli della Parte contraente  nel  cui  territorio
essa interviene. 
5. I  membri  distaccati  della  squadra  investigativa  comune  sono
autorizzati ad essere presenti nel territorio della Parte  contraente
dell'intervento  qualora   siano   adottate   misure   investigative.
Tuttavia, per ragioni particolari, il direttore  della  squadra  puo'
disporre altrimenti, in conformita' al diritto della Parte contraente
in cui la squadra opera. 
6. I membri distaccati della squadra investigativa comune possono, in
conformita'  del  diritto  della  Parte  contraente  dell'intervento,
essere incaricati dell'esecuzione di talune misure investigative  dal
direttore della squadra,  qualora  cio'  sia  stato  approvato  dalle
autorita' competenti della Parte contraente dell'intervento  e  della
Parte contraente che li ha distaccati. 
7. Se la squadra investigativa comune ravvede la  necessita'  che  in
una delle Parti contraenti siano adottate  misure  investigative,  le
persone  distaccate  da  tale   Parte   contraente   potranno   farne
direttamente richiesta alle proprie autorita' competenti.  Le  misure
in questione sono esaminate in tale Parte contraente alle  condizioni
che si  applicherebbero  qualora  fossero  richieste  nell'ambito  di
un'indagine svolta a livello nazionale. 
8. Se la squadra investigativa comune ha bisogno  dell'assistenza  di
uno Stato che non ha partecipato alla costituzione della squadra,  le
autorita' competenti della Parte contraente di intervento ne  possono
fare richiesta alle autorita' competenti dell'altro Stato interessato
conformemente agli strumenti o disposizioni pertinenti. 
9. Ai fini di un'indagine penale svolta dalla  squadra  investigativa
comune, i membri  di  quest'ultima  possono,  conformemente  al  loro
diritto nazionale ed entro  i  limiti  delle  rispettive  competenze,
fornire alla squadra stessa le informazioni disponibili  nella  Parte
contraente che li ha distaccati. 
10. Le informazioni legalmente ottenute da un membro o da  un  membro
distaccato durante la sua partecipazione ad una squadra investigativa
comune e non altrimenti disponibili per le autorita' competenti della
Parte contraente interessata possono essere utilizzate: 
a) per i fini previsti all'atto della costituzione della squadra; 
b) previo consenso della Parte contraente in cui le informazioni sono
rese disponibili, per l'individuazione, l'indagine e il perseguimento
di altri reati. Detto consenso puo' essere  negato  soltanto  qualora
l'uso in questione mettesse a repentaglio le  indagini  penali  nella
Parte contraente interessata o qualora quest'ultima potesse rifiutare
l'assistenza giudiziaria ai fini di tale uso; 
c) per scongiurare una minaccia  immediata  e  grave  alla  sicurezza
pubblica,  lasciando  impregiudicata  la  lettera  b)  in   caso   di
successivo avvio di un'indagine penale; 
d) per altri scopi entro i limiti convenuti  dalle  Parti  contraenti
che hanno costituito la squadra. 
11. Il presente articolo lascia  impregiudicata  ogni  altra  vigente
disposizione o intesa concernente la costituzione  o  l'attivita'  di
squadre investigative comuni.