(Accordo-art. XI)
                             Articolo XI 
 
                     Operazioni sotto copertura. 
 
1. Le Parti contraenti possono convenire di collaborare tra  di  loro
per lo  svolgimento  di  indagini  sulla  criminalita'  da  parte  di
infiltrati o sotto falsa identita' (operazioni sotto copertura). 
2. La decisione sulla richiesta e' presa in  ciascun  caso  specifico
dalle autorita' competenti della Parte  richiesta  nel  rispetto  del
diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione  sotto
copertura, le condizione  particolareggiate  e  lo  status  giuridico
degli agenti coinvolti durante le operazioni  di  infiltrazione  sono
convenuti dalle Parti nel rispetto del  loro  diritto  e  delle  loro
procedure nazionali. 
3. Le operazioni sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e
le procedure nazionali della Parte contraente nel cui  territorio  e'
effettuata  l'operazione.  Le  Parti   contraenti   collaborano   per
provvedere alla preparazione e  al  controllo  dell'operazione  sotto
copertura e  per  prendere  disposizioni  al  fine  di  garantire  la
sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita'.