Articolo XI Operazioni sotto copertura. 1. Le Parti contraenti possono convenire di collaborare tra di loro per lo svolgimento di indagini sulla criminalita' da parte di infiltrati o sotto falsa identita' (operazioni sotto copertura). 2. La decisione sulla richiesta e' presa in ciascun caso specifico dalle autorita' competenti della Parte richiesta nel rispetto del diritto e delle procedure nazionali. La durata dell'operazione sotto copertura, le condizione particolareggiate e lo status giuridico degli agenti coinvolti durante le operazioni di infiltrazione sono convenuti dalle Parti nel rispetto del loro diritto e delle loro procedure nazionali. 3. Le operazioni sotto copertura sono effettuate secondo il diritto e le procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio e' effettuata l'operazione. Le Parti contraenti collaborano per provvedere alla preparazione e al controllo dell'operazione sotto copertura e per prendere disposizioni al fine di garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identita'.