(Accordo-art. XIII)
                            Articolo XIII 
 
           Responsabilita' civile riguardo ai funzionari. 
 
1. Quando, conformemente agli articoli IX, X e XI i funzionari di una
Parte contraente operano nell'altra, la prima Parte  e'  responsabile
dei  danni  da  essi   causati   nell'adempimento   della   missione,
conformemente al diritto della Parte contraente  nel  cui  territorio
essi operano. 
2. La parte nel cui  territorio  sono  causati  i  danni  di  cui  al
paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni  alle  condizioni
applicabili ai danni causati dai propri funzionari. 
3. La Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi
nel territorio dell'altra rimborsa integralmente  a  quest'ultimo  le
somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti, di terzi
e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel
caso previsto al paragrafo 1, a chiedere  all'altra  il  risarcimento
dei danni da esso subiti.