Articolo XIII Responsabilita' civile riguardo ai funzionari. 1. Quando, conformemente agli articoli IX, X e XI i funzionari di una Parte contraente operano nell'altra, la prima Parte e' responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio essi operano. 2. La parte nel cui territorio sono causati i danni di cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri funzionari. 3. La Parte contraente i cui funzionari abbiano causato danni a terzi nel territorio dell'altra rimborsa integralmente a quest'ultimo le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto. 4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti, di terzi e fatto salvo il paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncia, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere all'altra il risarcimento dei danni da esso subiti.