(Accordo-art. XIV)
                            Articolo XIV 
 
Richiesta di  informazioni  sui  conti  bancari  e  sulle  operazioni
                              bancarie. 
 
1. Secondo le condizioni di cui al presente articolo, ciascuna  Parte
contraente  adotta  i  provvedimenti  necessari  a  determinare,   in
risposta ad una richiesta trasmessa dall'altra se una persona  fisica
o giuridica oggetto di un'indagine penale detenga o controlli  uno  o
piu' conti, di qualsivoglia natura, in  una  banca  situata  nel  suo
territorio e, in caso affermativo, a  fornire  ogni  particolare  dei
conti identificati. 
Le informazioni comprendono anche, se ne e' fatta richiesta e purche'
possano essere fornite entro un periodo ragionevole, i  conti  per  i
quali la persona oggetto del procedimento e' procuratrice. 
2. L'obbligo di cui al presente articolo si applica unicamente  nella
misura in cui  i  particolari  sono  noti  all'organismo  finanziario
presso il quale e' depositato il conto. 
3. L'obbligo di cui al presente articolo  si  applica  unicamente  se
l'indagine riguarda un reato punibile con una  pena  privativa  della
liberta' o con una misura di sicurezza privativa della liberta' di un
periodo massimo di almeno quattro anni nella Parte richiedente  e  di
almeno due anni nella Parte richiesta. 
4. Nella richiesta l'autorita' richiedente: 
a) indica perche' ritiene che  sia  verosimile  che  le  informazioni
richieste siano di valore  fondamentale  ai  fini  dell'indagine  sul
reato, 
b) indica per quali motivi presume che i conti siano detenuti  presso
banche della Parte richiesta e, per quanto ne sia a conoscenza, quali
banche possano essere implicate, 
c) inserisce qualsiasi informazione disponibile che possa  facilitare
l'esecuzione della richiesta. 
5. Su domanda della Parte richiedente la Parte richiesta  fornisce  i
particolari dei conti bancari specificati e delle operazioni bancarie
che sono state effettuate in un dato-periodo  su  uno  o  piu'  conti
indicati nella richiesta, compresi i particolari relativi a eventuali
conti emittenti o beneficiari. 
6. L'obbligo di cui al paragrafo  precedente  si  applica  unicamente
nella  misura  in  cui  le  informazioni  sono   note   all'organismo
finanziario presso cui e' depositato il conto. 
7. La Parte richiedente indica nella sua  richiesta  perche'  ritiene
che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini  dell'indagine
sul reato. 
8. Le  Parti  contraenti  possono  subordinare  l'esecuzione  di  una
richiesta a norma del presente articolo alle  stesse  condizioni  che
applicano per le richieste di perquisizione e sequestro.