(Accordo-art. XV)
                             Articolo XV 
 
          Richiesta di controllo sulle operazioni bancarie. 
 
1.  Ciascuna  Parte  contraente  provvede  affinche',  su   richiesta
dell'altra, sia in grado di esercitare un controllo,durante  un  dato
periodo, sulle operazioni bancarie che sono state effettuate su uno o
piu' conti indicati nella richiesta e comunica i  relativi  risultati
alla Parte richiedente. 
2. La Parte richiedente indica nella sua  richiesta  perche'  ritiene
che le informazioni richieste siano pertinenti ai fini  dell'indagine
sul reato. 
3. La decisione di esercitare un controllo  e'  adottata  in  ciascun
singolo  caso  dalle  autorita'  competenti  della  Parte  richiesta,
tenendo nella debita considerazione il suo diritto nazionale. 
4.  Le  modalita'  pratiche  del  controllo  sono  concordate   dalle
autorita' competenti delle Parti contraenti.