(Accordo-art. XVI)
                            Articolo XVI 
 
                            Riservatezza. 
 
Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare  che
le banche non rivelino al cliente interessato o a terzi il fatto  che
sono state trasmesse informazioni a norma degli articoli XIV e XV,  o
che e' in corso un'indagine.