(Accordo-art. XVIII)
                           Articolo XVIII 
 
                     Estradizione dei cittadini. 
 
1. Le Parti contraenti si impegnano a  consegnarsi  reciprocamente  i
propri cittadini che sono perseguiti da una di esse per  un  reato  o
ricercati per l'esecuzione di una pena o di una misura di  sicurezza,
secondo le  norme  e  le  condizioni  determinate  dalla  convenzione
europea di estradizione. 
2. Le parti contraenti non possono  invocare  la  cittadinanza  quale
motivo di rifiuto della consegna. 
3. Le richieste di estradizione sono effettuate direttamente  fra  le
autorita' centrali: per la Repubblica Italiana la Direzione  Generale
della  Giustizia  Penale,  Ufficio  II,  presso  il  Ministero  della
Giustizia; per la Republica Albanese la  Direzione  Centrale  per  le
Questioni di Giustizia, presso il Ministero della Giustizia.