(Accordo-art. II)
                             Articolo II 
 
Formalita'  e  procedure  inerenti  alle  richieste   di   assistenza
                            giudiziaria. 
 
1. Nei casi in cui  l'assistenza  e'  concessa,  la  Parte  richiesta
osserva le formalita' e le  procedure  espressamente  indicate  dalla
Parte richiedente, salvo che il presente accordo disponga  altrimenti
e sempreche' le formalita' e  le  procedure  indicate  non  siano  in
conflitto  con  i  principi  fondamentali  del  diritto  della  Parte
richiesta. 
2. La Parte richiesta da' esecuzione il  piu'  rapidamente  possibile
alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo  pienamente  conto,
nei limiti del possibile, dei termini procedurali  nonche'  di  altri
termini  indicati  dalla  Parte  richiedente.  La  Parte  richiedente
illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine. 
3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in  tutto
o in parte, secondo i requisiti stabiliti dalla Parte richiedente, le
autorita' della Parte richiesta ne informano prontamente le autorita'
della Parte richiedente, indicando le condizioni alle quali  potrebbe
essere data esecuzione  alla  richiesta.  Le  autorita'  della  Parte
richiedente  e  della   Parte   richiesta   possono   successivamente
accordarsi sul seguito da riservare  alla  richiesta,  all'occorrenza
condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni. 
4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dalla Parte richiedente per
dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se  le
ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano  concretamente
che un eventuale ritardo costituira' un  sostanziale  impedimento  al
procedimento in corso nella Parte  richiedente,  le  autorita'  della
Parte richiesta indicano prontamente una stima  dei  tempi  necessari
per  dare  esecuzione  alla  richiesta.  Le  autorita'  della   Parte
richiedente comunicano prontamente  se  la  richiesta  deve  comunque
essere considerata. Le autorita'  della  Parte  richiedente  e  della
Parte richiesta possono successivamente  accordarsi  sul  seguito  da
riservare alla richiesta.