Articolo II Formalita' e procedure inerenti alle richieste di assistenza giudiziaria. 1. Nei casi in cui l'assistenza e' concessa, la Parte richiesta osserva le formalita' e le procedure espressamente indicate dalla Parte richiedente, salvo che il presente accordo disponga altrimenti e sempreche' le formalita' e le procedure indicate non siano in conflitto con i principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. 2. La Parte richiesta da' esecuzione il piu' rapidamente possibile alla richiesta di assistenza giudiziaria, tenendo pienamente conto, nei limiti del possibile, dei termini procedurali nonche' di altri termini indicati dalla Parte richiedente. La Parte richiedente illustra le ragioni per cui ha indicato un determinato termine. 3. Qualora alla richiesta non possa essere data esecuzione, in tutto o in parte, secondo i requisiti stabiliti dalla Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta ne informano prontamente le autorita' della Parte richiedente, indicando le condizioni alle quali potrebbe essere data esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta, all'occorrenza condizionando lo stesso al soddisfacimento di tali condizioni. 4. Se prevedibilmente i termini stabiliti dalla Parte richiedente per dare esecuzione alla richiesta non possono essere rispettati e se le ragioni di cui al paragrafo 2, seconda frase, indicano concretamente che un eventuale ritardo costituira' un sostanziale impedimento al procedimento in corso nella Parte richiedente, le autorita' della Parte richiesta indicano prontamente una stima dei tempi necessari per dare esecuzione alla richiesta. Le autorita' della Parte richiedente comunicano prontamente se la richiesta deve comunque essere considerata. Le autorita' della Parte richiedente e della Parte richiesta possono successivamente accordarsi sul seguito da riservare alla richiesta.