Articolo XX Principi generali. 1. Con riferimento al trattamento dei dati personali che saranno trasmessi tra le Parti contraenti in forza del presente accordo, le Parti contraenti garantiscono che le rispettive disposizioni del diritto interno offrono un livello di protezione dei dati che e' almeno equivalente a quello che risulta dalla convenzione Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. 2. In ogni caso, il presente accordo non pregiudica gli obblighi posti a carico delle Parti contraenti in forza di altri accordi multilaterali, gia' esistenti o futuri, in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli strumenti adottati dall'Unione Europea in forza dell'art. 34 paragrafo 2 del trattato istitutivo della Unione Europea.