(Accordo-art. XX)
                             Articolo XX 
 
                         Principi generali. 
 
1. Con riferimento al trattamento  dei  dati  personali  che  saranno
trasmessi tra le Parti contraenti in forza del presente  accordo,  le
Parti contraenti garantiscono  che  le  rispettive  disposizioni  del
diritto interno offrono un livello di  protezione  dei  dati  che  e'
almeno equivalente a quello che risulta dalla  convenzione  Consiglio
d'Europa,  del  28  gennaio  1981,  sulla  protezione  delle  persone
rispetto  al  trattamento  informatizzato  di   dati   di   carattere
personale. 
2. In ogni caso, il presente  accordo  non  pregiudica  gli  obblighi
posti a carico delle Parti  contraenti  in  forza  di  altri  accordi
multilaterali, gia' esistenti o futuri, in materia di protezione  dei
dati personali,  ivi  compresi  gli  strumenti  adottati  dall'Unione
Europea in forza dell'art. 34 paragrafo  2  del  trattato  istitutivo
della Unione Europea.