(Accordo-art. XXI)
                            Articolo XXI 
 
                   Trattamento dei dati personali. 
 
1.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  XXII,  i  dati  personali
trasmessi sulla base del presente accordo possono  essere  utilizzati
dalla Parte contraente al quale sono stati trasferiti: 
a) ai fini dei procedimenti cui si applica il presente accordo; 
b) per altri procedimenti giudiziari  e  amministrativi  direttamente
connessi con i procedimenti di cui alla lettera a); 
c) per la prevenzione  di  un  pericolo  grave  e  immediato  per  la
sicurezza pubblica; 
d) per qualsiasi  altra  finalita',  soltanto  previa  autorizzazione
della Parte contraente che trasmette  i  dati,  salvo  che  la  Parte
interessata abbia ottenuto il consenso della persona interessata. 
2. Il presente articolo  si  applica  anche  ai  dati  personali  non
trasmessi ma ottenuti tramite modalita' diverse in  applicazione  del
presente accordo. 
3.  A  seconda  delle  circostanze  del  caso  specifico,  la   Parte
contraente che trasmette i dati puo' chiedere alla  Parte  contraente
alla  quale  i  dati  personali  sono  stati  trasferiti  di  fornire
informazioni sull'uso dei dati. 
4. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti  da
una Parte contraente ai sensi del presente  accordo  e  originari  di
tale Parte.