Articolo XXII Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni. 1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni singolo caso le autorita' giudiziarie competenti tengono conto dei requisiti per la protezione dei dati di carattere personale. Esse rispettano le disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento informatizzato di dati di carattere personale. Ai fini della protezione dei dati, le competenti autorita' giudiziarie delle Parti contraenti possono, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni per il trattamento dei dati di carattere personale da parte della Parte contraente cui essi siano stati trasmessi. 2. Qualora, in applicazione del presente accordo, siano trasmessi dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni: a) il trattamento dei dati personali da parte dell'autorita' ricevente e' ammesso soltanto agli scopi di cui all'articolo V. Tale autorita' puo' trasmetterli, senza previo consenso della Parte contraente che li ha forniti, alle autorita' responsabili delle azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento e della repressione dei reati. In tutti gli altri casi di trasmissione e' necessario il consenso della Parte contraente che ha fornito le informazioni; b) nel trasmettere i dati, l'autorita' giudiziaria della Parte contraente ne cura l'esattezza e il grado di aggiornamento. Qualora si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non avrebbero dovuto essere comunicati ovvero che dati legittimamente trasmessi devono essere, in un secondo tempo, cancellati a norma della legge Parte contraente che li ha comunicati, l'autorita' ricevente ne e' informata senza indugio. Essa e' tenuta a rettificare detti dati o a cancellarli. L'autorita' ricevente, se ha motivo di ritenere che i dati comunicati siano inesatti o da cancellare, ne informa la parte contraente che li ha comunicati; c) se i dati comunicati devono essere cancellati o rettificati, a norma della legge della Parte contraente che li ha comunicati, l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica; d) le autorita' giudiziarie interessate provvedono a registrare la trasmissione e la ricezione dei dati scambiati; e) se richiesto, le autorita' giudiziarie che trasmettono e che ricevono i dati devono fornire all'interessato informazioni in relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche' all'utilizzazione prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora si consideri che il pubblico interesse a non fornire informazioni prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il diritto dell'interessato a ricevere informazioni in merito ai suoi dati personali trasmessi e' disciplinato dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure nazionali della Parte contraente nel cui territorio avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione relativa alla comunicazione di informazioni, l'autorita' che trasmette i dati deve avere la possibilita' di prendere posizione; f) le Parti contraenti, secondo le leggi, i regolamenti e le procedure nazionali, sono responsabili dei danni causati a una persona in seguito al trattamento di dati trasmessi nella Parte contraente interessata. Essi sono altresi' responsabili qualora il danno sia stato causato da una trasmissione di dati inesatti ovvero da una trasmissione, da parte dell'autorita' giudiziaria che l'ha effettuata, in violazione della convenzione; g) i dati trasmessi sono conservati soltanto per il periodo necessario agli scopi della loro comunicazione. La Parte contraente interessata valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati; h) in ogni caso ai dati e' accordata almeno la protezione che la Parte ricevente accorda a dati analoghi; i) le Parti contraenti prendono le adeguate misure colte a garantire il rispetto del presente articolo mediante controlli efficaci. Le Parti contraenti possono trasferire tali compiti di controllo alle autorita' nazionali di vigilanza.