(Accordo-art. XXII)
                            Articolo XXII 
 
   Protezione dei dati nell'ambito dello scambio di informazioni. 
 
1. All'atto dello scambio di informazioni, in ogni  singolo  caso  le
autorita' giudiziarie competenti tengono conto dei requisiti  per  la
protezione dei  dati  di  carattere  personale.  Esse  rispettano  le
disposizioni pertinenti della convenzione del Consiglio d'Europa, del
28  gennaio  1981,  sulla  protezione  delle  persone   rispetto   al
trattamento informatizzato di dati di carattere  personale.  Ai  fini
della protezione dei dati, le competenti autorita' giudiziarie  delle
Parti contraenti possono, a norma del paragrafo 2, imporre condizioni
per il trattamento dei dati di carattere  personale  da  parte  della
Parte contraente cui essi siano stati trasmessi. 
2. Qualora, in applicazione del  presente  accordo,  siano  trasmessi
dati di carattere personale, si applicano le seguenti disposizioni: 
a)  il  trattamento  dei  dati  personali  da  parte   dell'autorita'
ricevente e' ammesso soltanto agli scopi di cui all'articolo V.  Tale
autorita'  puo'  trasmetterli,  senza  previo  consenso  della  Parte
contraente che li  ha  forniti,  alle  autorita'  responsabili  delle
azioni penali e agli organi giurisdizionali ai fini del perseguimento
e  della  repressione  dei  reati.  In  tutti  gli  altri   casi   di
trasmissione e' necessario il consenso della Parte contraente che  ha
fornito le informazioni; 
b) nel  trasmettere  i  dati,  l'autorita'  giudiziaria  della  Parte
contraente ne cura l'esattezza e il grado di  aggiornamento.  Qualora
si riscontrasse che sono stati trasmessi dati inesatti o dati che non
avrebbero dovuto essere comunicati  ovvero  che  dati  legittimamente
trasmessi devono essere, in un  secondo  tempo,  cancellati  a  norma
della legge  Parte  contraente  che  li  ha  comunicati,  l'autorita'
ricevente ne e' informata senza indugio. Essa e' tenuta a rettificare
detti dati o a cancellarli. L'autorita' ricevente, se  ha  motivo  di
ritenere che i dati comunicati siano inesatti  o  da  cancellare,  ne
informa la parte contraente che li ha comunicati; 
c) se i dati comunicati devono essere  cancellati  o  rettificati,  a
norma della legge  della  Parte  contraente  che  li  ha  comunicati,
l'interessato deve disporre di un effettivo diritto di rettifica; 
d) le autorita' giudiziarie interessate provvedono  a  registrare  la
trasmissione e la ricezione dei dati scambiati; 
e) se richiesto, le  autorita'  giudiziarie  che  trasmettono  e  che
ricevono  i  dati  devono  fornire  all'interessato  informazioni  in
relazione ai suoi dati personali trasmessi nonche'  all'utilizzazione
prevista. L'obbligo di fornire informazioni non sussiste  qualora  si
consideri che  il  pubblico  interesse  a  non  fornire  informazioni
prevalga su quello dell'interessato a riceverle. Inoltre, il  diritto
dell'interessato a ricevere  informazioni  in  merito  ai  suoi  dati
personali trasmessi e' disciplinato dalle leggi,  dai  regolamenti  e
dalle procedure nazionali della Parte contraente nel  cui  territorio
avviene la richiesta di informazioni. Prima della decisione  relativa
alla comunicazione di informazioni, l'autorita' che trasmette i  dati
deve avere la possibilita' di prendere posizione; 
f) le  Parti  contraenti,  secondo  le  leggi,  i  regolamenti  e  le
procedure nazionali,  sono  responsabili  dei  danni  causati  a  una
persona in seguito al  trattamento  di  dati  trasmessi  nella  Parte
contraente interessata. Essi sono altresi'  responsabili  qualora  il
danno sia stato causato da una trasmissione di dati  inesatti  ovvero
da una trasmissione, da parte  dell'autorita'  giudiziaria  che  l'ha
effettuata, in violazione della convenzione; 
g)  i  dati  trasmessi  sono  conservati  soltanto  per  il   periodo
necessario agli scopi della loro comunicazione. La  Parte  contraente
interessata valuta a tempo debito l'esigenza di conservare i dati; 
h) in ogni caso ai dati e' accordata  almeno  la  protezione  che  la
Parte ricevente accorda a dati analoghi; 
i) le Parti contraenti prendono le adeguate misure colte a  garantire
il rispetto del presente articolo  mediante  controlli  efficaci.  Le
Parti contraenti possono trasferire tali compiti  di  controllo  alle
autorita' nazionali di vigilanza.