(Accordo-art. XXIII)
                           Articolo XXIII 
 
                         Entrata in vigore. 
 
1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo  giorno  del  mese
successivo alla data di ricezione della seconda della  due  notifiche
con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle 
rispettive procedure interne. 
2. Il presente accordo  potra'  essere  denunciato  per  iscritto  in
qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto  dal  primo  giorno  del
sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte contraente avra' 
ricevuto la relativa notifica. 
3. Il presente accordo cessera' di  essere  in  vigore,  anche  senza
apposita denuncia, dalla data in cui  la  convenzione  di  assistenza
giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di 
estradizione non avranno piu' effetto tra le Parti contraenti. 
In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati 
dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. 
 
 
 
 
    

Per il Consiglio dei Ministri         Per il Governo della Repubblica
della Repubblica Italiana             di Albania

    
 
 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico