Articolo XXIII Entrata in vigore. 1. Il presente accordo entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della seconda della due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne. 2. Il presente accordo potra' essere denunciato per iscritto in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto dal primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte contraente avra' ricevuto la relativa notifica. 3. Il presente accordo cessera' di essere in vigore, anche senza apposita denuncia, dalla data in cui la convenzione di assistenza giudiziaria in materia penale e la convenzione europea di estradizione non avranno piu' effetto tra le Parti contraenti. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente accordo. Per il Consiglio dei Ministri Per il Governo della Repubblica della Repubblica Italiana di Albania Parte di provvedimento in formato grafico