Articolo III Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento. 1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che si trovano nel territorio dell'altra gli atti del procedimento ad esse destinati direttamente a mezzo posta. 2. L'invio degli atti del procedimento puo' avvenire tramite le autorita' centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora: a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o incerto, oppure b) le pertinenti norme di procedura della Parte richiedente esigano una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario diversa da quella che puo' essere fornita a mezzo posta, oppure c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio a mezzo posta sia inefficace o inadeguato. 3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto del procedimento e' redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorita' che emette l'atto e' a conoscenza del fatto che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest'altra lingua. 4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui e' specificato che il destinatario puo' ottenere informazioni dall'autorita' che ha emesso l'atto o da altre autorita' della Parte interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto. Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso. 5. Il presente articolo non incide sull'applicazione degli articoli 8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.