(Accordo-art. III)
                            Articolo III 
 
     Invio a mezzo posta e consegna degli atti del procedimento. 
 
1. Ciascuna Parte contraente invia alle persone che  si  trovano  nel
territorio dell'altra gli atti del  procedimento  ad  esse  destinati
direttamente a mezzo posta. 
2. L'invio degli atti  del  procedimento  puo'  avvenire  tramite  le
autorita' centrali competenti della Parte richiesta soltanto qualora: 
a) l'indirizzo del destinatario dell'atto sia sconosciuto o  incerto,
oppure 
b) le pertinenti norme di procedura della Parte  richiedente  esigano
una prova dell'effettuata consegna dell'atto al destinatario  diversa
da quella che puo' essere fornita a mezzo posta, oppure 
c) non sia stato possibile inviare l'atto a mezzo posta, oppure 
d) la Parte richiedente abbia fondati motivi per ritenere che l'invio
a mezzo posta sia inefficace o inadeguato. 
3. Se vi e' motivo di ritenere che il destinatario non  comprenda  la
lingua nella quale l'atto del procedimento e' redatto, quest'ultimo -
o almeno le parti importanti del  medesimo  -  deve  essere  tradotto
nella lingua o in una delle lingue della Parte nel cui territorio  si
trova  il  destinatario.  Se  l'autorita'  che  emette  l'atto  e'  a
conoscenza del fatto che il destinatario  conosce  soltanto  un'altra
lingua, l'atto - o almeno le parti importanti  del  medesimo  -  deve
essere tradotto in quest'altra lingua. 
4. Tutti gli atti del procedimento sono corredati di un avviso in cui
e'  specificato  che  il  destinatario  puo'  ottenere   informazioni
dall'autorita' che ha emesso l'atto o da altre autorita' della  Parte
interessata circa i suoi diritti e i suoi obblighi riguardo all'atto.
Il paragrafo 3 si applica parimenti a questo avviso. 
5. Il presente articolo non incide sull'applicazione  degli  articoli
8, 9 e 12 della convenzione europea di assistenza giudiziaria.