(Accordo-art. IV)
                             Articolo IV 
 
        Trasmissione di richieste di assistenza giudiziaria. 
 
1.  Le  richieste  di  assistenza  giudiziaria  sono  effettuate  per
iscritto,  o  con  qualsiasi  mezzo  in   grado   di   produrre   una
registrazione scritta  alle  condizioni  che  consentano  alla  Parte
richiesta  di  verificarne  l'autenticita'.  Dette   richieste   sono
effettuate direttamente tra le autorita' giudiziarie territorialmente
competenti ai fini della loro presentazione e contestualmente,  prima
della loro esecuzione, sono trasmesse: 
- per quanto riguarda la  Repubblica  Italiana,  al  Ministero  della
Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Penale, Ufficio II; 
- per quanto riguarda la Repubblica di Albania,  al  Ministero  della
Giustizia, Direzione Generale per le Questioni di Giustizia. 
Le richieste di assistenza  giudiziaria  sono  rinviate  tramite  gli
stessi canali se non diversamente  disposto  nel  presente  articolo.
Ogni denuncia di una Parte diretta  ad  ottenere  che  si  promuovano
procedimenti dinanzi ai giudici dell'altra ai sensi dell'articolo  21
della convenzione  europea  di  assistenza  giudiziaria  puo'  essere
oggetto  di  comunicazioni  dirette  tra  le  autorita'   giudiziarie
competenti. 
2. Il paragrafo 1 non pregiudica la  facolta'  che  siano  inviate  o
restituite le richieste in casi specifici: 
a) tra un'autorita' centrale di una  Parte  e  un'autorita'  centrale
dell'altra, o 
b) tra un'autorita' giudiziaria di una Parte e un'autorita'  centrale
dell'altra. 
3. Laddove, per quanto riguarda le richieste a norma  degli  articoli
IX, X o XI, l'autorita' competente  sia  un'autorita'  giudiziaria  o
un'autorita' centrale in una  Parte  e  un'autorita'  doganale  o  di
polizia nell'altra Parte, le richieste e le risposte  possono  essere
scambiate direttamente  tra  queste  autorita'.  Il  paragrafo  1  si
applica a tali contatti. 
4. Le seguenti richieste o  comunicazioni  sono  inviate  tramite  le
autorita' centrali delle Parti: 
a) richieste  di  trasferimento  temporaneo  o  transito  di  persone
detenute  di  cui  all'articolo  11  della  convenzione  europea   di
assistenza giudiziaria, 
b) notifiche di informazioni relative a condanne di cui  all'articolo
22 della convenzione europea di assistenza giudiziaria. Tuttavia,  le
richieste  delle  copie  delle  sentenze  e  delle  misure   di   cui
all'articolo 4 del protocollo aggiuntivo alla convenzione europea  di
assistenza  giudiziaria  possono  essere  inviate  direttamente  alle
autorita' competenti.