(Accordo-art. V)
                             Articolo V 
 
                 Scambio spontaneo di informazioni. 
 
1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorita'  giudiziarie
competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di
informazioni, senza che sia presentata  una  richiesta  a  tal  fine,
relative a reati perseguibili da parte dell'autorita' destinataria al
momento della trasmissione delle informazioni. 
2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi  mezzo
in grado di produrre una registrazione scritta, alle  condizioni  che
consentano alle Parti contraenti di verificarne l'autenticita'. 
3. L'autorita' che fornisce le informazioni puo', secondo il  diritto
interno, imporre all'autorita'  giudiziaria  destinataria  condizioni
per l'uso di tali informazioni. L'autorita' giudiziaria  destinataria
rispetta tali condizioni. 
4. Tra le autorita' giudiziarie competenti previste dal paragrafo  1,
per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia  procede  allo
scambio di informazioni ed alle altre attivita'  ad  essa  attribuite
dal diritto interno.