Articolo V Scambio spontaneo di informazioni. 1. Nei limiti previsti dal diritto interno, le autorita' giudiziarie competenti delle Parti contraenti possono procedere ad uno scambio di informazioni, senza che sia presentata una richiesta a tal fine, relative a reati perseguibili da parte dell'autorita' destinataria al momento della trasmissione delle informazioni. 2.Le informazioni sono scambiate per iscritto, o con qualsiasi mezzo in grado di produrre una registrazione scritta, alle condizioni che consentano alle Parti contraenti di verificarne l'autenticita'. 3. L'autorita' che fornisce le informazioni puo', secondo il diritto interno, imporre all'autorita' giudiziaria destinataria condizioni per l'uso di tali informazioni. L'autorita' giudiziaria destinataria rispetta tali condizioni. 4. Tra le autorita' giudiziarie competenti previste dal paragrafo 1, per la parte Italiana la Direzione Nazionale Antimafia procede allo scambio di informazioni ed alle altre attivita' ad essa attribuite dal diritto interno.