(Accordo-art. VI)
                             Articolo VI 
 
                            Restituzione 
 
1. La Parte richiesta, a domanda  della  Parte  richiedente  e  fatti
salvi i diritti dei terzi in buona fede, puo' mettere a  disposizione
della Parte richiedente, ai  fini  della  restituzione  al  legittimo
proprietario, i beni ottenuti attraverso reati. 
2. Nell'applicazione degli articoli 3 e 6 della  convenzione  europea
di assistenza giudiziaria, la parte richiesta  puo'  rinunciare  alla
restituzione dei beni prima  o  dopo  la  loro  consegna  alla  Parte
richiedente, qualora cio' possa favorire la riconsegna di detti  beni
al legittimo proprietario. Restano impregiudicati i diritti dei terzi
in buona fede. 
3. Nel caso di una rinuncia alla restituzione dei  beni  prima  della
loro consegna alla Parte  richiedente,  la  Parte  richiesta  non  fa
valere  alcun   diritto   di   garanzia   o   alcun   altro   diritto
all'impugnazione a norma  delle  disposizioni  di  legge  in  materia
tributaria o doganale nei confronti di tali beni. Una rinuncia di cui
al paragrafo 2 non pregiudica il diritto  della  Parte  richiesta  di
riscuotere imposte o diritti dal legittimo proprietario.