Articolo VII Audizione mediante videoconferenza. 1. Se una persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere ascoltata in qualita' di testimone o di perito dalle autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere, qualora per la persona in questione non sia opportuno o possibile comparire personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga mediante videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8. 2. La Parte richiesta consente a tale audizione se il ricorso alla videoconferenza non e' contrario ai principi fondamentali del diritto nazionale ed a condizione che disponga degli strumenti tecnici per effettuare tale audizione a distanza. Qualora la Parte richiesta non disponga degli strumenti tecnici per realizzare la videoconferenza, questi gli possono essere messi a disposizione dalla Parte richiedente a seguito di un accordo reciproco. 3. Le richieste di audizione mediante videoconferenza contengono, oltre alle informazioni di cui all'articolo 14 della convenzione europea di assistenza giudiziaria, l'indicazione del motivo per cui non e' opportuna o possibile la presenza del testimone o del perito, il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone che procederanno all'audizione. 4. L'autorita' giudiziaria della Parte richiesta dispone la comparizione della persona in questione secondo le forme prescritte dalla propria legislazione. 5. All'audizione mediante videoconferenza si applicano le seguenti disposizioni: a) all'audizione e' presente, se necessario assistita da un interprete, un'autorita' giudiziaria della parte richiesta, che provvede anche a garantire l'identificazione della persona da ascoltare, nonche' il rispetto dei principi fondamentali del diritto della Parte richiesta. Se l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta ritiene che durante l'audizione si violino i principi fondamentali del diritto di quella Parte,. essa prende immediatamente i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione continui a svolgersi secondo tali principi; b) le autorita' competenti della Parte richiesta concordano, se del caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare; c) l'audizione e' condotta direttamente dall'autorita' giudiziaria della parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il proprio diritto interno; d) su richiesta della Parte richiedente, o della persona da ascoltare, la Parte richiesta provvede affinche' la persona da ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete; e) la persona da ascoltare puo' avvalersi della facolta' di non testimoniare prevista dal diritto nazionale della Parte richiesta ovvero della Parte richiedente. 6. Fatte salve le misure convenute per la protezione delle persone, al termine dell'audizione l'autorita' giudiziaria della Parte richiesta redige un verbale indicante la data ed il luogo dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la qualifica di tutte le altre persone che hanno partecipato all'audizione, nella Parte richiesta, le eventuali prestazioni di giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolta l'audizione. Questo documento e' trasmesso dall'autorita' competente della Parte richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente. 7. I costi per stabilire il collegamento video, provvedere al collegamento video nella Parte richiesta, retribuire gli interpreti da esso forniti, corrispondere le indennita' a testimoni e periti e coprire le loro spese di viaggio nella Parte richiesta sono rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a meno che quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso. 8. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie per assicurare che, nelle audizioni di testimoni o periti effettuate nel suo territorio in base al presente articolo nel caso in cui questi rifiutino del testimoniare pur avendone l'obbligo o non testimonino il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua delle audizioni effettuate in un procedimento nazionale. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle audizioni degli imputati, nonche' degli altri soggetti e parti del procedimento. In questo caso, la decisione di tenere la videoconferenza, nonche' le condizioni alle quali essa e' effettuata, sono concordate dalle Parti contraenti, secondo il loro diritto nazionale e i pertinenti strumenti internazionali, compresa la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali del 1950. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dai paragrafi da 2 a 8.