(Accordo-art. VII)
                            Articolo VII 
 
                 Audizione mediante videoconferenza. 
 
1. Se una persona si trova nel territorio di una Parte  contraente  e
deve essere ascoltata in qualita' di  testimone  o  di  perito  dalle
autorita' giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere, qualora
per la persona in questione non sia opportuno o  possibile  comparire
personalmente nel suo territorio, che l'audizione si svolga  mediante
videoconferenza, a norma dei paragrafi da 2 a 8. 
2. La Parte richiesta consente a tale audizione se  il  ricorso  alla
videoconferenza non e' contrario ai principi fondamentali del diritto
nazionale ed a condizione che disponga degli  strumenti  tecnici  per
effettuare tale audizione a distanza. Qualora la Parte richiesta  non
disponga degli strumenti tecnici per realizzare  la  videoconferenza,
questi  gli  possono  essere  messi  a   disposizione   dalla   Parte
richiedente a seguito di un accordo reciproco. 
3. Le richieste di  audizione  mediante  videoconferenza  contengono,
oltre alle informazioni di  cui  all'articolo  14  della  convenzione
europea di assistenza giudiziaria, l'indicazione del motivo  per  cui
non e' opportuna o possibile la presenza del testimone o del  perito,
il nome dell'autorita' giudiziaria e delle persone  che  procederanno
all'audizione. 
4.  L'autorita'  giudiziaria  della  Parte   richiesta   dispone   la
comparizione della persona in questione secondo le  forme  prescritte
dalla propria legislazione. 
5. All'audizione mediante videoconferenza si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
a)  all'audizione  e'  presente,  se  necessario  assistita   da   un
interprete,  un'autorita'  giudiziaria  della  parte  richiesta,  che
provvede  anche  a  garantire  l'identificazione  della  persona   da
ascoltare, nonche' il rispetto dei principi fondamentali del  diritto
della  Parte  richiesta.  Se  l'autorita'  giudiziaria  della   Parte
richiesta ritiene che  durante  l'audizione  si  violino  i  principi
fondamentali del diritto di quella Parte,. essa prende immediatamente
i provvedimenti necessari per assicurare che l'audizione  continui  a
svolgersi secondo tali principi; 
b) le autorita' competenti della Parte richiesta concordano,  se  del
caso, misure relative alla protezione della persona da ascoltare; 
c) l'audizione e' condotta  direttamente  dall'autorita'  giudiziaria
della parte richiedente o sotto la sua direzione, secondo il  proprio
diritto interno; 
d)  su  richiesta  della  Parte  richiedente,  o  della  persona   da
ascoltare, la  Parte  richiesta  provvede  affinche'  la  persona  da
ascoltare sia assistita, se del caso, da un interprete; 
e) la persona da ascoltare  puo'  avvalersi  della  facolta'  di  non
testimoniare prevista dal diritto  nazionale  della  Parte  richiesta
ovvero della Parte richiedente. 
6. Fatte salve le misure convenute per la protezione  delle  persone,
al  termine  dell'audizione  l'autorita'  giudiziaria   della   Parte
richiesta  redige  un  verbale  indicante  la  data   ed   il   luogo
dell'audizione, l'identita' della persona ascoltata, l'identita' e la
qualifica  di  tutte  le  altre   persone   che   hanno   partecipato
all'audizione, nella Parte richiesta,  le  eventuali  prestazioni  di
giuramento e le condizioni tecniche in cui si e' svolta  l'audizione.
Questo documento e' trasmesso dall'autorita' competente  della  Parte
richiesta all'autorita' competente della Parte richiedente. 
7. I  costi  per  stabilire  il  collegamento  video,  provvedere  al
collegamento video nella Parte richiesta, retribuire  gli  interpreti
da esso forniti, corrispondere le indennita' a testimoni e  periti  e
coprire  le  loro  spese  di  viaggio  nella  Parte  richiesta   sono
rimborsati dalla Parte richiedente alla Parte richiesta, a  meno  che
quest'ultimo non rinunci, in tutto o in parte, al rimborso. 
8. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie  per  assicurare
che, nelle  audizioni  di  testimoni  o  periti  effettuate  nel  suo
territorio in base al  presente  articolo  nel  caso  in  cui  questi
rifiutino del testimoniare pur avendone l'obbligo o  non  testimonino
il vero, si applichi il diritto nazionale, alla stessa stregua  delle
audizioni effettuate in un procedimento nazionale. 
9. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  alle
audizioni degli imputati, nonche' degli altri soggetti  e  parti  del
procedimento.  In  questo   caso,   la   decisione   di   tenere   la
videoconferenza, nonche' le condizioni alle quali essa e' effettuata,
sono concordate dalle  Parti  contraenti,  secondo  il  loro  diritto
nazionale  e  i  pertinenti  strumenti  internazionali,  compresa  la
convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali del 1950. Si applicano, in quanto  compatibili,
le disposizioni previste dai paragrafi da 2 a 8.