(Accordo-art. VIII)
                            Articolo VIII 
 
Audizione dei testimoni e dei periti mediante conferenza telefonica. 
 
1. Qualora non sia possibile procedere ad una videoconferenza, se una
persona si trova nel territorio di una Parte contraente e deve essere
ascoltata in qualita'  di  testimone  o  di  perito  dalle  autorita'
giudiziarie dell'altra, quest'ultima puo' chiedere l'assistenza della
prima affinche' l'audizione possa svolgersi per telefono, a norma dei
paragrafi da 2 a 6. 
2. Presupposto per lo svolgimento dell'audizione per telefono e'  che
il testimone o il perito vi acconsenta. 
3. La Parte richiesta  consente  all'audizione  per  telefono  se  il
ricorso a tale tecnica non e' contrario ai principi fondamentali  del
diritto nazionale. 
4. La richiesta  di  audizione  per  telefono  contiene,  oltre  alle
informazioni di cui all'articolo  14  della  convenzione  europea  di
assistenza giudiziaria, il nome dell'autorita'  giudiziaria  e  delle
persone che procederanno all'audizione nonche' una indicazione da cui
risulti che il testimone o il perito  e'  disposto  a  partecipare  a
un'audizione per telefono. 
5. Le modalita' pratiche dell'audizione sono concordate  dalle  Parti
contraenti. Nel concordare siffatte modalita', la Parte richiesta  si
impegna a: 
a) notificare al testimone o perito  interessato  l'ora  e  il  luogo
dell'audizione; 
b) provvedere all'identificazione del testimone o perito; 
c) verificare che il testimone o perito  consenta  all'audizione  per
telefono. 
6. Si applicano le disposizioni pertinenti di cui  all'articolo  VII,
paragrafo 5 e paragrafo 8.  Salvo  che  non  sia  stato  diversamente
convenuto, si applicano, mutatis mutandis,  le  disposizioni  di  cui
all'articolo VII, paragrafo 7.