(Accordo-art. IX)
                             Articolo IX 
 
                        Consegne sorvegliate. 
 
1. Le Parti contraenti si impegnano a  garantire  che,  su  richiesta
dell'altra, possano essere effettuate consegne  sorvegliate  nel  suo
territorio nel quadro di indagini penali relative a  reati  passibili
di estradizione. 
2. La decisione  di  effettuare  consegne  sorvegliate  e'  presa  in
ciascun  caso  specifico  dalle  autorita'  competenti  della   Parte
richiesta, nel rispetto del diritto nazionale di tale Parte. 
3. Le consegne  sorvegliate  sono  effettuate  secondo  le  procedure
vigenti nella Parte richiesta. Le autorita' competenti di tale  Parte
mantengono il diritto di iniziativa,  la  direzione  e  il  controllo
dell'operazione.