Art. 24
Norme in materia di gioco
1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato procede alla liquidazione dell'imposta
unica dovuta di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504,
ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto ai
versamenti effettuati dai concessionari abilitati alla raccolta dei
giochi sulla base delle informazioni residenti nella banca dati del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 2 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i
versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato
al concessionario per evitare la reiterazione di errori. Il
concessionario puo' fornire i chiarimenti necessari all'ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente nei
suoi confronti, entro i trenta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
3. Se vi e' pericolo per la riscossione, l'Ufficio provvede, anche
prima della liquidazione prevista dal comma 1, al controllo della
tempestiva effettuazione dei versamenti dell'imposta unica di cui al
citato decreto legislativo n. 504 del 1998.
4. Le somme che, a seguito dei controlli automatizzati effettuati
ai sensi del comma 1 risultano dovute a titolo d'imposta unica,
nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso
versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli resi esecutivi a
titolo definitivo.
5. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita, in tutto o in parte, se il
concessionario provvede a pagare le somme dovute, con le modalita'
indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, concernente le modalita' di versamento mediante delega, entro
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dal comma
2 ovvero della comunicazione definitiva contenente la
rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a
seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso concessionario. In
questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste
dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1998 n.
504, e' ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino
all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione
della comunicazione.
6. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 4 sono
notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta unica. Fermo
quanto previsto dall'articolo 28 del decreto legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n.
2, qualora il concessionario non provveda a pagare, entro i termini
di scadenza, le cartelle di pagamento previste dal presente comma,
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato procede alla
riscossione delle somme dovute anche tramite escussione delle
garanzie presentate dal concessionario ai sensi della convenzione di
concessione. In tale caso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato comunica ad Equitalia l'importo del credito per imposta,
sanzioni ed interessi che e' stato estinto tramite l'escussione delle
garanzie ed Equitalia procede alla riscossione coattiva
dell'eventuale credito residuo secondo le disposizioni di cui al
titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni. Resta fermo l'obbligo, in
capo ai concessionari, di ricostruire le garanzie previste nella
relativa concessione di gioco, pena la revoca della concessione.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, si applicano alle somme dovute
a norma del presente articolo. Le garanzie previste dal predetto
articolo 3-bis del decreto legislativo n. 462 del 1997 non sono
dovute nel caso in cui l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato verifichi che la fideiussione gia' presentata dal soggetto
passivo di imposta, a garanzia degli adempimenti dell'imposta unica,
sia di importo superiore rispetto alla somma da rateizzare.
8. L'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
anche sulla base dei fatti, atti e delle violazioni constatate dalla
Guardia di finanza o rilevate da altri organi di Polizia, procede
alla rettifica e all'accertamento delle basi imponibili e delle
imposte rilevanti ai fini dei singoli giochi, anche utilizzando
metodologie induttive di accertamento per presunzioni semplici.
9. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti in
materia di giochi pubblici con vincita in denaro devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello per il quale e' dovuta l'imposta. Per le
violazioni tributarie e per quelle amministrative si applicano i
termini prescrizionali e decadenziali previsti, rispettivamente,
dall'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
dall'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
10. Nel caso di scommesse comunque non affluite al totalizzatore
nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile
all'imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse,
l'Ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
determina l'imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali
comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge
l'ammontare delle giocate effettuate. In mancanza di tali elementi
ovvero quando il contribuente si oppone all'accesso o non da seguito
agli inviti e ai questionari disposti dagli uffici, l'Ufficio
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina
induttivamente la base imponibile utilizzando la raccolta media della
provincia, ove e' ubicato il punto di gioco, dei periodi oggetto di
accertamento, desunta dai dati registrati nel totalizzatore
nazionale. Ai fini della determinazione dell'imposta unica l'ufficio
applica, nei casi di cui al presente comma, l'aliquota massima
prevista per ciascuna tipologia di scommessa dall'articolo 4 del
decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.
11. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso
di accertamento o di rettifica in materia di giochi pubblici con
vincita in denaro puo' formulare, anteriormente all'impugnazione
dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in
carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio
recapito, anche telefonico. In tal caso si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9 del
decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. La disposizione di cui al
primo periodo non si applica nei casi di determinazione forfetaria
del prelievo erariale unico di cui all'articolo 39-quater, comma 3,
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
12. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati
dall'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in
materia di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, ma non
ancora definitivi, nonche' i relativi interessi, sono iscritti a
titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di
accertamento, per la meta' degli ammontari corrispondenti agli
imponibili o ai maggiori imponibili accertati.
13. Gli Uffici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato,
nell'ambito delle attivita' amministrative loro demandate in materia
di giochi pubblici con o senza vincita in denaro, rilevano le
eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi
versamenti d'imposta e provvedono all'accertamento e alla
liquidazione delle imposte o maggiori imposte dovute; vigilano
sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle
convenzioni di concessione, nonche' degli altri obblighi stabiliti
dalle norme legislative ed amministrative in materia di giochi
pubblici, con o senza vincita in denaro.
14. Al fine di garantire il miglior raggiungimento degli obiettivi
di economicita' ed efficienza, per le attivita' di competenza degli
uffici periferici, la competenza e' dell'ufficio nella cui
circoscrizione e' il domicilio fiscale del soggetto alla data in cui
e' stata commessa la violazione o e' stato compiuto l'atto
illegittimo. Con provvedimento del Direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli si Stato, da pubblicarsi
sul proprio sito internet, sono previsti i casi in cui la competenza
per determinate attivita' e' attribuita agli uffici centrali.
15. Nei limiti del servizio cui sono destinati e nell'esercizio dei
poteri ad essi conferiti dalla leggi in materia fiscale e
amministrativa, gli appartenenti all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato assumono la qualita' di agenti di polizia
tributaria.
16. Gli Uffici dei monopoli di Stato adempiono ai compiti derivanti
dai commi da 13 a 15 con le risorse umane, finanziarie e strumentali
previste a legislazione vigente.
17. L'importo forfetario di cui al secondo periodo dell'articolo
39-quater, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
come definito dai decreti direttoriali dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato, vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, e' aumentato del cento per cento.
18. All'articolo 39-quinquies, comma 2, del citato decreto-legge n.
269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del
2003, le parole: "dal 120 al 240 per cento dell'ammontare del
prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 1.000." sono
sostituite dalle seguenti: "dal 240 al 480 per cento dell'ammontare
del prelievo erariale unico dovuto, con un minimo di euro 5.000.".
19. I periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 70,
della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nonche' i commi 8 e 8-bis e il
primo periodo del comma 9-ter dell'articolo 110 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, sono abrogati.
20. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con
vincita in denaro ai minori di anni diciotto.
21. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque,
del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai
giochi pubblici a minori di anni diciotto e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila.
Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche
nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione
prevista dal presente comma e' punita con la chiusura dell'esercizio
commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco
da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il
titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco, all'interno dei predetti esercizi,
identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo
documento di riconoscimento. Le sanzioni amministrative previste nei
periodi precedenti sono applicate dall'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente in
relazione al luogo e in ragione dell'accertamento eseguito. Per le
cause di opposizione ai provvedimenti emessi dall'ufficio
territoriale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha
emesso i provvedimenti stessi. Per i soggetti che nel corso di un
triennio commettono tre violazioni, anche non continuative, del
presente comma e' disposta la revoca di qualunque autorizzazione o
concessione amministrativa; a tal fine, l'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha accertato
la violazione effettua apposita comunicazione alle competenti
autorita' che hanno rilasciato le autorizzazioni o concessioni ai
fini dell'applicazione della predetta sanzione accessoria.
22. Nell'ipotesi in cui la violazione del divieto previsto dal
comma 20 riguardi l'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui
al comma 6 dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, il trasgressore
e' altresi' sospeso, per un periodo da uno a tre mesi, dall'elenco di
cui all'articolo 1, comma 533, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Conseguentemente, ai sensi del comma 533-ter dell'articolo 1 della
legge n. 266 del 2005 i concessionari per la gestione della rete
telematica non possono intrattenere, neanche indirettamente, rapporti
contrattuali funzionali all'esercizio delle attivita' di gioco con il
trasgressore. Nel caso di rapporti contrattuali in corso,
l'esecuzione della relativa prestazione e' sospesa per il
corrispondente periodo di sospensione dall'elenco. Nell'ipotesi in
cui titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del
punto di offerta del gioco sia una societa', associazione o,
comunque, un ente collettivo, le diposizioni previste dal presente
comma e dal comma 21 si applicano alla societa', associazione o
all'ente e il rappresentante legale della societa', associazione o
ente collettivo e' obbligato in solido al pagamento delle sanzioni
amministrative pecuniarie.
23. Ai fini del miglior conseguimento degli obiettivi di tutela del
giocatore e di contrasto ai fenomeni di ludopatia connessi alle
attivita' di gioco, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nell'ambito degli
ordinari stanziamenti del proprio bilancio, avvia, in via
sperimentale, anche avvalendosi delle strutture operative del partner
tecnologico, procedure di analisi e verifica dei comportamenti di
gioco volti ad introdurre misure di prevenzione dei fenomeni
ludopatici.
24. Nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis.
Per le societa' di capitali di cui al comma 3, lettera b),
concessionarie nel settore dei giochi pubblici, la documentazione
prevista dal presente regolamento deve riferirsi, oltre ai soggetti
indicati nello stesso comma 3, lett. b), anche ai soci persone
fisiche che detengono, anche indirettamente, una partecipazione al
capitale od al patrimonio superiore al 2 per cento, nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.
Nell'ipotesi in cui i soci persone fisiche detengano la
partecipazione superiore alla predetta soglia mediante altre societa'
di capitali, la documentazione deve riferirsi anche al legale
rappresentante e agli eventuali componenti dell'organo di
amministrazione della societa' socia, alle persone fisiche che,
direttamente o indirettamente, controllano tale societa', nonche' ai
direttori generali e ai soggetti responsabili delle sedi secondarie o
delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti.".
25. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 10 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non puo' partecipare a gare o
a procedure ad evidenza pubblica ne' ottenere il rilascio o rinnovo
di concessioni in materia di giochi pubblici il soggetto il cui
titolare o il rappresentante legale o negoziale ovvero il direttore
generale o il soggetto responsabile di sede secondaria o di stabili
organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, risulti
condannato, anche con sentenza non definitiva, ovvero imputato o
indagato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 416, 416-bis,
648, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso
all'estero, per un delitto di criminalita' organizzata o di
riciclaggio di denaro proveniente da attivita' illecite. Il medesimo
divieto si applica anche al soggetto partecipato, anche
indirettamente, in misura superiore al 2 per cento del capitale o
patrimonio da persone fisiche che risultino condannate, anche con
sentenza non definitiva, ovvero imputate o indagate, per uno dei
predetti delitti.
26. Agli effetti di quanto previsto nei commi 24 e 25, i soggetti,
costituiti in forma di societa' di capitali o di societa' estere
assimilabili alle societa' di capitali, che partecipano a gare o a
procedure ad evidenza pubblica nel settore dei giochi pubblici, anche
on line, dichiarano il nominativo e gli estremi identificativi dei
soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, una
partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento.
La dichiarazione comprende tutte le persone giuridiche o fisiche
della catena societaria che detengano, anche indirettamente, una
partecipazione superiore a tale soglia. In caso di dichiarazione
mendace e' disposta l'esclusione dalla gara in qualsiasi momento
della procedura e, qualora la dichiarazione mendace sia riscontrata
in un momento successivo all'aggiudicazione, e' disposta la revoca
della concessione. La revoca e' comunque disposta qualora nel corso
della concessione vengono meno i requisiti previsti dal presente
comma e dai commi 24 e 25. Per le concessioni in corso la
dichiarazione di cui al presente comma e' richiesta in sede di
rinnovo.
27. Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 26 trovano applicazione
per le gare indette successivamente all'entrata in vigore del
presente decreto legge.
28. Fermo restando quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, non possono essere titolari o
condurre esercizi commerciali, locali o altri spazi all'interno dei
quali sia offerto gioco pubblico, persone fisiche nei cui confronti
sussistono le situazioni ostative previste dall'articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575. E' altresi' preclusa la titolarita' o
la conduzione di esercizi commerciali, locali o altri spazi
all'interno dei quali sia offerto gioco pubblico, per lo svolgimento
del quale e' richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 88 del
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a societa' o imprese nei cui
confronti e' riscontrata la sussistenza di elementi relativi a
tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 10 del decreto
del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
29. In coerenza con i principi recati dall'articolo 24, commi da 11
a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, ed al fine di contrastare la
diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione, l'elusione
fiscale e il riciclaggio nel settore del gioco, nonche' di assicurare
l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, le societa' emittenti
carte di credito, gli operatori bancari, finanziari e postali sono
tenuti a segnalare in via telematica all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato gli elementi identificativi di coloro che
dispongono trasferimenti di denaro a favore di soggetti, indicati in
apposito elenco predisposto dalla stessa Amministrazione autonoma,
che offrono nel territorio dello Stato, attraverso reti telematiche o
di telecomunicazione, giochi, scommesse o concorsi pronostici con
vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza
od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in
violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni
definite dalla predetta Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato.
30. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 29 comporta
l'irrogazione, alle societa' emittenti carte di credito, agli
operatori bancari, finanziari e postali, di sanzioni amministrative
pecuniarie da trecentomila ad un milione e trecentomila euro per
ciascuna violazione accertata. La competenza all'applicazione della
sanzione prevista nel presente comma e' dell'ufficio territoriale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in relazione al
domicilio fiscale del trasgressore.
31. Con uno o piu' provvedimenti interdirigenziali del Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro e
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le
modalita' attuative delle disposizioni di cui ai commi 29 e 30 e la
relativa decorrenza.
32. Un importo pari al 3 per cento delle spese annue per la
pubblicita' dei prodotti di gioco, previste a carico dei
concessionari relativamente al gioco del lotto, alle lotterie
istantanee ed ai giochi numerici a totalizzatore, e' destinato al
finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che
versano in condizione di maggior disagio economico. A tal fine, detto
importo e' versato, a cura dei concessionari, ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini dell'erogazione per il finanziamento della carta acquisti. E'
corrispondentemente ridotto l'ammontare che i concessionari devono
destinare annualmente alla pubblicita' dei prodotti.
33. E' istituito il gioco del Bingo a distanza, con un aliquota di
imposta stabilita in misura pari al 10% delle somme giocate. Ai sensi
del comma 12, dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono
definiti gli importi del diritto di partecipazione, del compenso del
concessionario, le modalita' di versamento dell'imposta, nonche'
l'individuazione della data da cui decorre l'applicazione delle nuove
disposizioni.
34. Con provvedimento adottato ai sensi del comma 12 dell'articolo
24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, sono disciplinati i tornei non a
distanza di poker sportivo. Con il medesimo provvedimento sono
altresi' determinati l'importo massimo della quota di partecipazione
al torneo e l'ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita
la predetta quota. L'aliquota d'imposta unica dovuta dal
concessionario per l'esercizio del gioco e' stabilita in misura pari
al 3 per cento della raccolta. Nel rispetto dei principi comunitari,
con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono aggiudicati,
tramite gara da bandire entro il 30 novembre 2011, concessioni
novennali per l'esercizio del gioco del poker sportivo di cui al
primo periodo, in numero non superiore a 1.000, previa effettuazione
di una o piu' procedure aperte a soggetti titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta, anche su rete fisica, di uno o piu' giochi
di cui al comma 11 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88,
nonche' ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui
al comma 15 dell'articolo 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88. I
punti di esercizio sono aggiudicati, fino a loro esaurimento, ai
soggetti che abbiano presentato le offerte risultanti economicamente
piu' elevate, rispetto ad una base pari ad euro 100.000 ed operano a
seguito dell'avvenuto rilascio della licenza prevista dall'articolo
88 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.".
35. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1,
lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, in materia di
sistemi di gioco costituiti dal controllo remoto del gioco attraverso
videoterminali, entro il 30 settembre 2011 il Ministero dell'economia
e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
avvia le procedure occorrenti per un nuovo affidamento in concessione
della rete per la gestione telematica del gioco lecito prevista dall'
articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, prevedendo:
a) l'affidamento della concessione ad operatori di gioco,
nazionali e comunitari, di dimostrata qualificazione morale, tecnica
ed economica, mediante una selezione aperta basata sull'accertamento
dei requisiti definiti dall'Amministrazione concedente in coerenza
con i requisiti richiesti dall'articolo 1, comma 78, della legge 13
dicembre 2010, n. 220, nonche' quelli gia' richiesti e posseduti
dagli attuali concessionari. I soggetti aggiudicatari, sono
autorizzati all'installazione dei videoterminali da un minimo del 7
per cento, fino a un massimo del 14 per cento del numero di nulla
osta, dichiarati in sede di gara, effettivamente acquisiti ed
attivati entro sei mesi dalla data della stipula per apparecchi di
cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e successive modificazioni, e a fronte del versamento di euro
15.000 per ciascun terminale; nel caso in cui risultino aggiudicatari
soggetti gia' concessionari gli stessi mantengono le autorizzazioni
alla istallazione di videoterminali gia' acquisite, senza soluzioni
di continuita'. Resta ferma la facolta' dell'Amministrazione
concedente di incrementare il numero di VLT gia' autorizzato nei
limiti e con le modalita' di cui ai precedenti periodo, a partire dal
1° gennaio 2014;
b) la durata delle autorizzazioni all'installazione dei
videoterminali, fino al termine delle concessioni di cui alla lettera
a) del presente comma. La perdita di possesso dei nulla osta di
apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo
unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, non determina la decadenza dalle suddette
autorizzazioni acquisite.
36. Il rilascio delle concessioni di cui al comma 35 e' subordinato
al versamento di un corrispettivo una tantum di 100 euro per ogni
singolo apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), per
il quale si chiede il rilascio o il mantenimento dei relativi nulla
osta. Nel caso in cui la proprieta' dell'apparecchio e' di soggetto
diverso dal richiedente la concessione, quest'ultimo ha diritto di
rivalsa nei suoi confronti.
37. In linea con l'obiettivo della sostanziale integrazione fra
giochi su base ippica e sportiva gia' determinato dall'articolo 38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonche' della piu'
intensa capillarita' della rete distributiva di tali giochi senza
forme di intermediazione, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato, entro il 30 ottobre 2011, attua una o piu' procedure selettive
aventi ad oggetto la concessione novennale di diritti di esercizio e
raccolta in rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva presso
punti di vendita, fino al numero massimo complessivo di 7.000, aventi
come attivita' principale o accessoria la commercializzazione di
prodotti di gioco pubblici.
38. Le procedure di cui al comma 37 sono indette, nel rispetto dei
principi e delle regole comunitarie, sulla base dei seguenti criteri:
a) aggiudicazione di 5.000 diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica dei giochi su base ippica e sportiva, in misura non
superiore al 25 per cento per ciascun concessionario, la cui base
d'asta non puo' essere inferiore ad euro 25.000 per ciascun punto di
vendita avente come attivita' accessoria la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, a soggetti italiani o di altri Stati
dello Spazio economico europeo che, all'entrata in vigore della
presente disposizione, sono in possesso dei requisiti di
affidabilita' gia' richiesti ai soggetti che hanno conseguito
concessioni per l'esercizio e la raccolta di giochi di cui
all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30 dicembre 2004,
n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38, comma 4,
lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Nel caso le
concessioni siano aggiudicate, al fine del completamento dell'offerta
di giochi pubblici, a soggetti gia' titolari per concessione
precedentemente acquisita mediante diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base ippica ovvero su base sportiva,
l'importo da corrispondere e' ridotto del 7 per cento per ogni anno
intero mancante alla fine della concessione rispetto a quanto
indicato nell'offerta e, all'atto di sottoscrizione della convenzione
accessiva alla concessione, sono revocate le concessioni
precedentemente detenute dai medesimi soggetti;
b) aggiudicazione di 2.000 diritti di esercizio e raccolta in
rete fisica di scommesse su base sportiva ed ippica presso punti di
vendita aventi quale attivita' principale la commercializzazione dei
prodotti di gioco pubblici, secondo il criterio delle offerte
economicamente piu' elevate rispetto ad una base d'asta non inferiore
ad euro 40.000 per ciascun punto di vendita, riservata ad operatori
italiani o di altri Stati dello Spazio economico europeo che, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono in
possesso dei requisiti di affidabilita' gia' richiesti ai soggetti
che hanno conseguito concessioni per l'esercizio e la raccolta di
giochi di cui all'articolo 1, comma 287, lettera a), della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e all'articolo 38,
comma 4, lettera a), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
39. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma del monopoli di Stato stabilisce con propri provvedimenti,
le innovazioni da apportare al Gioco del Lotto aventi ad oggetto, in
particolare:
a) la rimodulazione delle sorti del Lotto e dei premi delle
relative combinazioni;
b) la rimodulazione o la sostituzione dei giochi opzionali e
complementari al Lotto, anche introdotti dal decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazione, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248;
c) l'introduzione di ulteriori forme di gioco anche prevedendo
modalita' di fruizione distinte da quelle attuali, al fine di
ampliare l'offerta di giochi numerici a quota fissa.
40. Nell'ambito dei Giochi numerici a totalizzatore nazionale il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma
del monopoli di Stato disciplina, con propri provvedimenti, le
seguenti innovazioni:
a) un nuovo concorso numerico da svolgersi, tramite il relativo
concessionario, in ambito europeo, con giocata minima fissata a 2
euro, con destinazione del 50 per cento della raccolta a montepremi,
e con destinazione del 38 per cento della raccolta nazionale ad
imposta;
b) modifiche al gioco Vinci per la vita-Win for life, di cui
all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legge 28 aprile
2009, n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, mantenendo
un montepremi pari al 65 per cento della raccolta e un imposta pari
al 23 per cento della raccolta;
c) introduzione, in via definitiva, per un numero massimo di 12,
del concorso speciale del gioco Enalotto, denominato "si vince tutto
superenalotto".
41. Il comma 533-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e' sostituito dal seguente:
"533-bis. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 533,
obbligatoria anche per i soggetti gia' titolari, alla data di entrata
in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso
previsti, e' disposta dal Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa
verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui
all'articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della
certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonche'
dell'avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro
150. Gli iscritti nell'elenco rinnovano annualmente tale versamento.
Con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle
finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti
gli ulteriori requisiti, nonche' tutte le ulteriori disposizioni
applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla
tenuta dell'elenco, all'iscrizione ovvero alla cancellazione dallo
stesso, nonche' ai tempi e alle modalita' di effettuazione del
predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione,
entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i
versamenti gia' eseguiti alla data del 30 giugno 2011.".
42. Con regolamento emanato entro il 31 dicembre 2011, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della salute, sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per
l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di
monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino,
secondo i seguenti principi:
a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita,
anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare
l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto
della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza
una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con
l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente
nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al
pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi;
b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di
determinati requisiti di distanza e produttivita' minima;
c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri
di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo
medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001;
d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei
medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di
produttivita' minima;
e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri
un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in
ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia'
esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di
parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul
territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la
potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto;
f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla
natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle
rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e
l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza
nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima
per il rinnovo.