Art. 10 Informazioni 1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche ai sensi dell'articolo 9, l'organismo riconosciuto che sia stato autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti negli accordi di cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro svolto per suo conto ed in particolare: a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe; c) informa su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate; d) fornisce un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo; e) garantisce l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati; f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta iscritta nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Tali informazioni sono inviate anche alla Commissione europea; g) comunica elettronicamente alla banca dati comune delle ispezioni utilizzata dagli Stati membri per l'attuazione della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, e pubblica sul proprio sito web le seguenti informazioni relative alla propria flotta classificata: trasferimenti, modifiche, sospensioni e revoche della classe, comprese informazioni sulle visite scadute ma non effettuate, mancata applicazione delle raccomandazioni, prescrizioni di classe, condizioni o restrizioni operative relative alle navi della loro classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; h) invia gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a); i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'organismo; l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai fini della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione. 2. L'Amministrazione puo' richiedere le informazioni di cui al comma 1 anche in formato elettronico.
Note all'art. 10: - La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.