Art. 10 
 
 
                            Informazioni 
 
  1. Al fine di consentire all'Amministrazione le opportune verifiche
ai sensi dell'articolo 9,  l'organismo  riconosciuto  che  sia  stato
autorizzato o affidato, entro i termini stabiliti  negli  accordi  di
cui all'articolo 7, informa l'Amministrazione del lavoro  svolto  per
suo conto ed in particolare: 
    a) trasmette una copia di ogni certificato rilasciato e, in  caso
di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione; 
    b) trasmette tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai
trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni  o  alle  revoche  di
classe; 
  c) informa su deficienze o  inadeguatezze  riscontrate  nelle  navi
certificate; 
    d) fornisce un elenco recante le date e  i  luoghi  delle  visite
periodiche e di rinnovo; 
    e) garantisce l'accesso, su  richiesta,  a  tutti  i  piani  e  i
documenti  inclusi  i  rapporti  d'ispezione  per  il  rilascio   dei
certificati; 
    f) comunica, anche attraverso la pubblicazione sul  proprio  sito
web, tutte le informazioni pertinenti in merito alla flotta  iscritta
nella sua classe, ai trasferimenti, alle modifiche, alle  sospensioni
o alle revoche di classe, indipendentemente  dalla  bandiera  battuta
dalle navi. Tali informazioni sono  inviate  anche  alla  Commissione
europea; 
    g)  comunica  elettronicamente  alla  banca  dati  comune   delle
ispezioni  utilizzata  dagli  Stati  membri  per  l'attuazione  della
direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello  Stato  di
approdo, e pubblica sul proprio sito  web  le  seguenti  informazioni
relative alla propria flotta classificata: trasferimenti,  modifiche,
sospensioni e  revoche  della  classe,  comprese  informazioni  sulle
visite  scadute  ma  non  effettuate,  mancata   applicazione   delle
raccomandazioni, prescrizioni di  classe,  condizioni  o  restrizioni
operative relative alle navi  della  loro  classe,  indipendentemente
dalla bandiera battuta dalle navi; 
    h) invia gli aggiornamenti relativi alla  documentazione  di  cui
all'articolo 8, comma 2, lettera a); 
    i) fornisce l'elenco degli ispettori autorizzati che  svolgono  i
servizi di certificazione statutaria e  prestano  la  loro  attivita'
alle esclusive dipendenze dell'organismo; 
    l) fornisce, su richiesta, ogni altra informazione utile ai  fini
della valutazione del lavoro svolto per conto dell'Amministrazione. 
  2. L'Amministrazione puo' richiedere  le  informazioni  di  cui  al
comma 1 anche in formato elettronico. 
 
          Note all'art. 10: 
              - La direttiva 2009/16/CE e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          28 maggio 2009, n. L 131.