Art. 11 Sospensione e revoca dell'autorizzazione o dell'affidamento 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quando ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere affidato o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti ad esso delegati, sospende, con decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione all'organismo dei relativi motivi e fissando un termine di trenta giorni per ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave rischio per la sicurezza o per l'ambiente. In tale caso, l'Amministrazione adotta il provvedimento di sospensione, prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda alla sospensione di cui al comma 1 perche' ritiene che l'organismo autorizzato o affidato non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi e i termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per risolvere le carenze contestate nel provvedimento stesso. Decorso inutilmente il termine stabilito nel provvedimento di sospensione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento. 4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in caso di revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 391/2009. 5. L'Amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni.
Note all'art. 11: - Il testo dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 391/2009, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 7 - 1. La Commissione revoca il riconoscimento di un organismo: a) se il mancato rispetto in forma ripetuta e grave dei criteri minimi fissati nell'allegato I o dei suoi obblighi a norma del presente regolamento e' tale da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente; b) se le mancate prestazioni in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma ripetuta e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile per la sicurezza o per l'ambiente; c) se impedisce o ostacola ripetutamente la valutazione da parte della Commissione; d) se non paga le ammende e/o le penalita' di mora di cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2; o e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'art. 6. 2. Ai fini delle lettere a) e b) del paragrafo 1, la Commissione decide sulla base di tutte le informazioni disponibili, ed in particolare in base: a) ai risultati della propria valutazione dell'organismo riconosciuto interessato, a norma dell'art. 8, paragrafo 1; b) alle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'art. 10 della direttiva 2009/15/CE; c) alle analisi dei sinistri in cui sono state coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti; d) ad ogni eventuale ripetersi delle deficienze di cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera a); e) alla misura in cui e' colpita la flotta classificata dall'organismo riconosciuto; e f) all'inefficacia dei provvedimenti di cui all'art. 6, paragrafo 2. 3. La revoca del riconoscimento e' decisa dalla Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all'art. 12, paragrafo 3, e dopo aver dato all'organismo riconosciuto interessato la possibilita' di presentare le proprie osservazioni.».