Art. 11 
 
 
              Sospensione e revoca dell'autorizzazione 
                         o dell'affidamento 
 
  1. Il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  quando
ritiene che un organismo riconosciuto non possa piu' essere  affidato
o autorizzato a svolgere per suo conto i compiti  ad  esso  delegati,
sospende, con decreto, di concerto con il Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare per i profili  di  competenza,
l'autorizzazione o l'affidamento, previa contestazione  all'organismo
dei relativi motivi e  fissando  un  termine  di  trenta  giorni  per
ricevere eventuali elementi giustificativi e controdeduzioni. 
  2. La sospensione puo' essere giustificata anche da motivi di grave
rischio  per  la  sicurezza  o  per   l'ambiente.   In   tale   caso,
l'Amministrazione   adotta   il   provvedimento    di    sospensione,
prescindendo dalla contestazione di cui al comma 1. 
  3. Nel caso in cui l'Amministrazione proceda  alla  sospensione  di
cui al comma 1 perche' ritiene che l'organismo autorizzato o affidato
non svolga piu' con efficacia ed in modo soddisfacente le funzioni ad
esso delegate, essa indica nel provvedimento di sospensione i modi  e
i termini entro i quali l'organismo dovra' ottemperare per  risolvere
le carenze contestate nel provvedimento stesso.  Decorso  inutilmente
il termine stabilito nel provvedimento di sospensione,  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto di concerto con  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  per
i profili di competenza, revoca l'autorizzazione o l'affidamento. 
  4. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti,  con  decreto  di
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, revoca l'autorizzazione ovvero l'affidamento in  caso  di
revoca del riconoscimento di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)
n. 391/2009. 
  5.  L'Amministrazione  comunica  immediatamente  alla   Commissione
europea e agli altri Stati membri i provvedimenti di sospensione e di
revoca di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, indicandone le motivazioni. 
 
          Note all'art. 11: 
              -  Il  testo  dell'art.  7  del  regolamento  (CE)   n.
          391/2009, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art. 7 - 1. La Commissione revoca il riconoscimento di
          un organismo: 
                a) se il mancato rispetto in forma ripetuta  e  grave
          dei criteri minimi  fissati  nell'allegato  I  o  dei  suoi
          obblighi a  norma  del  presente  regolamento  e'  tale  da
          costituire una minaccia inaccettabile per  la  sicurezza  o
          per l'ambiente; 
                b) se le mancate prestazioni in materia di  sicurezza
          e di prevenzione dell'inquinamento sono, in forma  ripetuta
          e grave, tali da costituire una minaccia inaccettabile  per
          la sicurezza o per l'ambiente; 
                c)  se  impedisce   o   ostacola   ripetutamente   la
          valutazione da parte della Commissione; 
                d) se non paga le ammende e/o le penalita' di mora di
          cui all'art. 6, paragrafi 1 e 2; o 
                e) se cerca di ottenere la copertura finanziaria o il
          rimborso delle ammende inflittegli ai sensi dell'art. 6. 
              2. Ai fini delle lettere a) e b) del  paragrafo  1,  la
          Commissione decide sulla  base  di  tutte  le  informazioni
          disponibili, ed in particolare in base: 
                a)   ai   risultati   della    propria    valutazione
          dell'organismo riconosciuto interessato, a norma  dell'art.
          8, paragrafo 1; 
                b) alle relazioni presentate  dagli  Stati  membri  a
          norma dell'art. 10 della direttiva 2009/15/CE; 
                c) alle  analisi  dei  sinistri  in  cui  sono  state
          coinvolte navi classificate dagli organismi riconosciuti; 
                d) ad ogni eventuale ripetersi  delle  deficienze  di
          cui all'art. 6, paragrafo 1, lettera a); 
                e)  alla  misura  in  cui  e'   colpita   la   flotta
          classificata dall'organismo riconosciuto; e 
                f) all'inefficacia dei provvedimenti di cui  all'art.
          6, paragrafo 2. 
              3.  La  revoca  del  riconoscimento  e'  decisa   dalla
          Commissione, di propria iniziativa o su  richiesta  di  uno
          Stato membro, secondo la procedura di  regolamentazione  di
          cui  all'art.  12,  paragrafo   3,   e   dopo   aver   dato
          all'organismo riconosciuto interessato la  possibilita'  di
          presentare le proprie osservazioni.».