Art. 12 Spese per il rilascio dell'autorizzazione e per l'affidamento 1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinate, sulla base del costo effettivo del servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la copertura delle spese connesse con le procedure di autorizzazione o affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi istanti, nonche' quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime.