Art. 12 
 
 
              Spese per il rilascio dell'autorizzazione 
                         e per l'affidamento 
 
  1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  determinate,  sulla  base  del  costo  effettivo  del
servizio reso, le tariffe a carico degli organismi richiedenti per la
copertura delle spese connesse con le procedure di  autorizzazione  o
affidamento, ivi comprese le verifiche presso gli organismi  istanti,
nonche' quelle per il rilascio dei certificati. Con lo stesso decreto
sono stabilite le modalita' di versamento delle tariffe medesime.