Art. 14 Disposizioni transitorie e finali 1. Fermo l'obbligo di conformarsi al presente decreto, gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, mantengono l'autorizzazione e l'affidamento gia' rilasciati. 2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano autorizzati e affidati dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle navi di bandiera italiana non rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali limitatamente a quelle gia' da essi certificate alla suddetta data. 3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, non si applica alle navi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente alle convenzioni internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d).
Note all'art. 14: - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340 (Riordinamento del Registro Italiano navale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 1947, n. 116, e ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, cosi' recita: «Art. 3. L'Amministrazione statale puo', con decreto del Ministro per la marina mercantile, per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima, e del Ministro per i trasporti per le navi ed i galleggianti destinati alla navigazione interna, affidare agli istituti autorizzati a norma dell'art. 1 le operazioni o funzioni attinenti all'accertamento e al controllo delle condizioni di navigabilita', all'assegnazione della linea di massimo carico, alla stazzatura delle navi, alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo, e, in genere, al controllo tecnico sulle costruzioni navali e all'esercizio della navigazione.».