Art. 14 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1.  Fermo  l'obbligo  di  conformarsi  al  presente  decreto,   gli
organismi riconosciuti che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente    decreto,     risultano     autorizzati     e     affidati
dall'Amministrazione,  mantengono  l'autorizzazione  e  l'affidamento
gia' rilasciati. 
  2. Gli organismi riconosciuti che, alla data di entrata  in  vigore
del   presente   decreto,   risultano    autorizzati    e    affidati
dall'Amministrazione, continuano ad operare sulle  navi  di  bandiera
italiana non rientranti nel campo di applicazione  delle  convenzioni
internazionali limitatamente a quelle gia' da essi  certificate  alla
suddetta data. 
  3. L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio  dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 340,  non  si  applica  alle  navi  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), relativamente  alle  convenzioni
internazionali di cui dello stesso articolo 2, comma 1, lettera d). 
 
          Note all'art. 14: 
              - Il testo dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo
          provvisorio  dello  Stato   22   gennaio   1947,   n.   340
          (Riordinamento del Registro  Italiano  navale),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  23  maggio  1947,  n.  116,   e
          ratificato dalla  legge  17  aprile  1956,  n.  561,  cosi'
          recita: 
              «Art. 3. L'Amministrazione statale  puo',  con  decreto
          del Ministro per la marina mercantile,  per  le  navi  e  i
          galleggianti destinati alla navigazione  marittima,  e  del
          Ministro per i trasporti per  le  navi  ed  i  galleggianti
          destinati alla navigazione interna, affidare agli  istituti
          autorizzati a norma dell'art. 1 le  operazioni  o  funzioni
          attinenti all'accertamento e al controllo delle  condizioni
          di navigabilita', all'assegnazione della linea  di  massimo
          carico, alla stazzatura delle navi,  alla  sicurezza  delle
          navi  mercantili  e  della  vita  umana   in   mare,   alla
          prevenzione ed estinzione degli  incendi  a  bordo,  e,  in
          genere, al controllo tecnico  sulle  costruzioni  navali  e
          all'esercizio della navigazione.».