Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) nave: la nave di bandiera italiana che rientri  nel  campo  di
applicazione delle convenzioni internazionali; 
    b)  nave  battente  bandiera  di  uno  Stato  membro:  una   nave
registrata in uno Stato membro  e  battente  bandiera  di  uno  Stato
membro conformemente alla legislazione di quest'ultimo. Le  navi  che
non corrispondono a questa  definizione  sono  equiparate  alle  navi
battenti bandiera di un Paese terzo; 
    c)  ispezioni  e  controlli:  ispezioni  e  controlli  che   sono
obbligatori in forza delle convenzioni internazionali; 
    d)  convenzioni  internazionali:  le   convenzioni   di   seguito
indicate, unitamente  ai  protocolli,  ai  successivi  emendamenti  e
relativi codici obbligatori: 
      1) la Convenzione internazionale del 1° novembre  1974  per  la
salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva  con
legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488,  che
ha approvato il  successivo  protocollo  del  17  febbraio  1978,  ad
eccezione del capo XI-2 del relativo allegato; 
      2) la Convenzione internazionale del 5 aprile 1966 sulla  linea
di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente
della Repubblica 8 aprile 1968, n.  777,  entrato  in  vigore  il  21
luglio 1968, e successivi emendamenti del 1971 e 1979, resi esecutivi
in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1984,
n. 968; 
      3) la Convenzione internazionale del 2  novembre  1973  per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   (MARPOL   73/78),
ratificata con legge  29  settembre  1980,  n.  662,  e,  per  quanto
riguarda il protocollo del 1978, con legge 4  giugno  1982,  n.  438,
entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983; 
    e) organismo:  un  soggetto  giuridico  ed  i  soggetti  da  esso
controllati e collegati, che svolgono compiti rientranti nel campo di
applicazione del presente decreto; 
    f) organismo riconosciuto: qualsiasi  organismo  riconosciuto  ai
sensi del regolamento (CE) n. 391/2009; 
    g) autorizzazione: l'atto con il quale,  ai  sensi  del  presente
decreto, l'Amministrazione delega ad  un  organismo  riconosciuto  il
rilascio dei certificati statutari delle navi, nonche' ad eseguire le
ispezioni ed i relativi controlli; 
    h) affidamento: l'atto  con  il  quale,  ai  sensi  del  presente
decreto, l'Amministrazione delega in tutto o in parte ad un organismo
riconosciuto  l'effettuazione  dei  controlli   e   delle   ispezioni
finalizzati  al  rilascio  dei  certificati  statutari  delle   navi,
riservandosi il potere di rilascio dei relativi certificati; 
    i) certificato statutario: il certificato rilasciato dallo  Stato
o, per suo conto, da un  organismo  riconosciuto  conformemente  alle
convenzioni internazionali; 
    l) norme e procedure: le prescrizioni  fissate  da  un  organismo
riconosciuto per la progettazione, la costruzione, l'equipaggiamento,
la manutenzione e il controllo tecnico delle navi; 
    m) certificato di classe: il documento rilasciato da un organismo
riconosciuto che  certifica  l'idoneita'  delle  navi  a  determinati
impieghi o servizi secondo  le  norme  e  procedure  fissate  e  rese
pubbliche dall'organismo stesso; 
    n) Amministrazione:  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, con riferimento alla convenzione sulla salvaguardia  della
vita umana in mare ed alla convenzione sulla linea di carico,  ed  il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
riferimento alla convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento  del
mare da navi; 
    o) autorita' marittime locali: gli uffici locali  in  conformita'
alle attribuzioni loro conferite dall'articolo 17  del  codice  della
navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327; 
    p)  certificato  di  sicurezza  radio  per  navi  da  carico:  il
certificato introdotto  dal  protocollo  del  1988  che  modifica  la
convenzione sulla salvaguardia della  vita  umana  in  mare  (SOLAS),
adottato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). 
 
          Note all'art. 2: 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra  il  1°  novembre  1974,  e  sua   esecuzione),   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190,
          S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  8  aprile
          1968, n. 777 (Esecuzione della  convenzione  internazionale
          sulla linea di massimo  carico,  adottata  a  Londra  il  5
          aprile 1966), e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  13
          luglio 1968, n. 176, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 8  ottobre
          1984, n. 968, e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1985, n. 24. 
              - La legge 29 settembre 1980,  n.  662,  e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1980, n. 292, S.O. 
              - La legge 4 giugno 1982, n. 438, e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1982, n. 193, S.O. 
              - Per il regolamento (CE) n. 391/2009 si vedano le note
          alle premesse. 
              - Il testo dell'art. 17 del Codice  della  navigazione,
          approvato  con  regio  decreto  30  marzo  1942,  n.   327,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n.  93,
          ed. speciale, e aggiornato dalla legge 29 novembre 2007, n.
          222, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre  2007,
          n. 279, S.O. cosi' recita: 
              «Cod. nav. Art. 17 (Attribuzioni degli uffici  locali).
          -  Il  direttore   marittimo   esercita   le   attribuzioni
          conferitegli dal presente codice, dalle altre leggi  e  dai
          regolamenti. 
              Il capo del compartimento, il capo del circondario e  i
          capi degli altri  uffici  marittimi  dipendenti,  oltre  le
          attribuzioni conferite a  ciascuno  di  essi  dal  presente
          codice, dalle altre leggi e  dai  regolamenti,  esercitano,
          nell'ambito  delle  rispettive  circoscrizioni,  tutte   le
          attribuzioni amministrative relative alla navigazione e  al
          traffico  marittimo,   che   non   siano   specificatamente
          conferite a determinate autorita'.».