Art. 4 
 
 
                           Autorizzazione 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  con  proprio
decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare  per  i  profili  di  competenza,  ove  non
provveda direttamente  al  rilascio  e  al  rinnovo  dei  certificati
statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno  domanda
e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal  presente
decreto, al rilascio ed al rinnovo dei  certificati  statutari  e  ad
eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.