Art. 4 Autorizzazione 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i profili di competenza, ove non provveda direttamente al rilascio e al rinnovo dei certificati statutari, autorizza gli organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che sono in possesso dei requisiti fissati in materia dal presente decreto, al rilascio ed al rinnovo dei certificati statutari e ad eseguire le ispezioni ed i relativi controlli.