Art. 5 
 
 
                             Affidamento 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto dal  comma  2,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, di concerto  con
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
per  i  profili  di  competenza,  ove  non  provveda  ad   effettuare
direttamente le ispezioni e i  controlli  relativi  al  rilascio  dei
certificati statutari, affida  i  suddetti  compiti  di  ispezione  e
controllo  ai  fini  del  rilascio  dei  certificati  statutari  agli
organismi riconosciuti che ne fanno domanda e che  sono  in  possesso
dei requisiti fissati in materia dal presente  decreto,  riservandosi
il potere di rilascio dei certificati stessi. 
  2. Il Ministero dello sviluppo economico effettua le ispezioni ed i
controlli  ai  fini  del  rilascio  del  certificato   di   sicurezza
radioelettrica per navi da carico e, per  quanto  di  competenza,  ai
fini del rilascio del certificato di sicurezza passeggeri. 
  3. I certificati statutari per i quali i  compiti  di  ispezione  e
controllo sono stati dati in affidamento ai sensi del  comma  1  sono
rilasciati  in  Italia  direttamente  dall'Amministrazione,  per   il
tramite delle  autorita'  marittime  locali  e,  all'estero,  per  il
tramite delle autorita' consolari. 
  4. L'organismo riconosciuto affidato ai sensi del comma 1  fornisce
i   dati    relativi    agli    accertamenti    tecnici    effettuati
all'Amministrazione che, ai sensi del comma 3, provvede  al  rilascio
dei relativi certificati statutari, previa verifica delle  risultanze
degli  accertamenti  stessi  e  ferma  restando  la  possibilita'  di
ispezione.