Art. 6 Limitazione del numero degli organismi e trattamento reciproco 1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli articoli 4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che presenti istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7 e 9. L'amministrazione puo', in funzione di motivate esigenze, limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.