Art. 6 
 
 
               Limitazione del numero degli organismi 
                       e trattamento reciproco 
 
  1. L'Amministrazione, quando agisce in applicazione degli  articoli
4 e 5, autorizza o affida ad un organismo riconosciuto, che  presenti
istanza ai sensi dell'articolo 8, lo svolgimento  delle  funzioni  di
cui agli articoli 4 e 5, fatte salve le disposizioni degli articoli 7
e 9.  L'amministrazione  puo',  in  funzione  di  motivate  esigenze,
limitare il numero degli organismi da essa autorizzati o affidati.