Art. 7 Accordi di autorizzazione e di affidamento 1. L'Amministrazione, prima di autorizzare gli organismi riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 o di affidare ad essi i compiti di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 5, stipula un accordo scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici compiti e funzioni dell'organismo stesso e che contiene: a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18) dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle linee guida per il rilascio delle autorizzazioni a favore di organismi che agiscono per conto dell'Amministrazione, sulla base dell' allegato, alle appendici e agli altri elementi del documento dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di accordo per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi che operano per conto dell'Amministrazione; b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione, condannata da un organo giurisdizionale a seguito di sentenza definitiva o di giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante da dolo o colpa imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un indennizzo da parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili; c) le disposizioni per un controllo periodico da parte dell'Amministrazione o di un ente imparziale designato da quest'ultima sull'attivita' che l'organismo riconosciuto ed autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall'articolo 9; d) le disposizioni relative alla possibilita' di ispezioni dettagliate a campione delle navi; e) le disposizioni per la comunicazione obbligatoria e per la pubblicazione sul sito web dell'organismo delle informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, come stabilito dall'articolo 10. 2. Il primo rilascio, da parte dell'organismo riconosciuto ed autorizzato, dei certificati di esenzione e' soggetto all'approvazione dell'Amministrazione. 3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del comma 1 con gli organismi riconosciuti.