Art. 7 
 
 
             Accordi di autorizzazione e di affidamento 
 
  1.  L'Amministrazione,   prima   di   autorizzare   gli   organismi
riconosciuti ai sensi dell'articolo 4 o di affidare ad essi i compiti
di ispezione e controllo ai sensi dell'articolo 5, stipula un accordo
scritto con i suddetti organismi che definisce gli specifici  compiti
e funzioni dell'organismo stesso e che contiene: 
    a) le disposizioni dell'appendice II della risoluzione A.739 (18)
dell'IMO, come emendata dalla risoluzione MSC.280 (81) dell'IMO sulle
linee  guida  per  il  rilascio  delle  autorizzazioni  a  favore  di
organismi che agiscono per  conto  dell'Amministrazione,  sulla  base
dell' allegato, alle appendici e agli altri  elementi  del  documento
dell'IMO MSC/Circular 710 e MEPC/Circular 307 sul modello di  accordo
per il rilascio di autorizzazioni a favore di organismi  che  operano
per conto dell'Amministrazione; 
    b) la disposizione secondo cui l'Amministrazione,  condannata  da
un organo giurisdizionale a  seguito  di  sentenza  definitiva  o  di
giudizio arbitrale a risarcire il danno derivante  da  dolo  o  colpa
imputabile ai servizi dell'organismo, ha diritto a un  indennizzo  da
parte dell'organismo nella misura pari ai danni ad esso imputabili; 
    c)  le  disposizioni  per  un  controllo   periodico   da   parte
dell'Amministrazione  o  di   un   ente   imparziale   designato   da
quest'ultima   sull'attivita'   che   l'organismo   riconosciuto   ed
autorizzato svolge per suo conto, come stabilito dall'articolo 9; 
    d)  le  disposizioni  relative  alla  possibilita'  di  ispezioni
dettagliate a campione delle navi; 
    e) le disposizioni per la comunicazione  obbligatoria  e  per  la
pubblicazione  sul  sito  web   dell'organismo   delle   informazioni
pertinenti  sulla  propria  flotta  classificata,  su  trasferimenti,
modifiche,  sospensioni  e  ritiri  della  classe,   come   stabilito
dall'articolo 10. 
  2. Il primo  rilascio,  da  parte  dell'organismo  riconosciuto  ed
autorizzato,   dei   certificati    di    esenzione    e'    soggetto
all'approvazione dell'Amministrazione. 
  3. L'Amministrazione fornisce alla Commissione europea informazioni
dettagliate sul rapporto funzionale instaurato ai sensi del  comma  1
con gli organismi riconosciuti.